L’intimazione precede l’iscrizione ipotecaria 

Nel rispetto del disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 77 del dpr 602/73, sarà necessario, pena l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria, che la stessa sia preceduta da una comunicazione preventiva con cui l’Agenzia intimi al contribuente di eseguire il pagamento del dovuto entro 30 giorni. È il canone ribadito dalla sentenza n. 7314/22/2020 emessa dalla Ctp di Roma. Mediante ispezione telematica un contribuente veniva a conoscenza di una iscrizione di ipoteca eseguita in suo danno e su propri immobili da parte dell’Ufficio territoriale de L’Aquila ai sensi dell’articolo 77 del dpr n. 602/73. Nell’impugnazione proposta con ricorso contro la stessa iscrizione, il contribuente eccepiva sin da subito, in via pregiudiziale, la illegittimità e annullabilità della stessa per mancanza della notifica della necessaria presupposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con quest’ultimo atto, invero, l’ufficio avrebbe dovuto intimare al contribuente, in base alla normativa vigente e ai fini della stessa validità della misura cautelare, il pagamento delle somme dovute entro un termine di trenta giorni, pena il procedersi, in mancanza, alla successiva iscrizione d’ipoteca. La notifica del preventivo atto era quindi necessaria, assumeva il ricorrente, ai fini del rispetto dell’iter procedimentale, nel quale la comunicazione preventiva, antecedente all’ipoteca vera e propria, costituisce momento inderogabile poiché teso a comunicare al contribuente un atto potenzialmente lesivo della sua sfera giuridico-patrimoniale. L’assenza della suddetta comunicazione, pertanto, risultava dirimente nel caso di specie, in cui difatti l’Agenzia Riscossione nemmeno si era costituita. Pertanto, non potendo provare la notifica della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, né di ogni altro atto esattivo che avesse eventualmente preceduto la stessa, determinava l’illegittimità dell’iscrizione, eseguita in violazione dell’art. 77 del dpr n. 602/73, comma 2 bis che dispone chiaramente che «l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca». Per tali ragioni il ricorso veniva accolto ed era dato ordine al concessionario di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria con sua condanna al pagamento delle spese.
Nicola Fuoco
Premesso che il sig. (…) impugnava l’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 dall’Ufficio provinciale de L’Aquila-Territorio (…) si opponeva all’iscrizione ipotecaria ed eccepiva (…) nullità e/o annullabilità dell’iscrizione ipotecaria conosciuta in data (…) per mancanza della notifica rituale della comunicazione preventiva d’ipoteca e della successiva ipoteca.
Con riferimento a tale motivo, ai fini della validità della misura cautelare e sulla base della normativa vigente in materia, l’agente della riscossione è tenuto a notificare ritualmente al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva (e quindi anche la successiva ipoteca) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca. Pertanto, qualora tale iter procedimentale non venga pedissequamente rispettato il giudice deve dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato per la inderogabilità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica-patrimoniale del contribuente. Tale comunicazione costituisce presupposto imprescindibile per l’impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente e solo la «notifica» dell’atto può garantire il rispetto della prova e del principio del contraddittorio; (…) considerato che l’Agenzia delle entrate-riscossione non si è costituita in giudizio pur se regolarmente convenuta e di conseguenza non ha provato la preliminare notifica della comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria depositando il relativo documento; come non ha provato con il deposito della relativa documentazione delle cartelle di pagamento, ruoli e intimazioni di pagamento eventualmente pregresse rispetto all’atto di iscrizione ipotecaria eseguita in violazione dell’art. 77 del dpr 602/73 comma 2-bis secondo il quale l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l ‘ipoteca di cui al comma l; ritenuto pertanto di dovere accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria dando contestualmente ordine al concessionario di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore dei difensori antistatari e restituzione del contributo unificato tributario versato (…)