Il tecnico asseveratore non abilitato fa bloccare l’agevolazione
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I requisiti richiesti per chi dovrà occuparsi
dell’asseverazione
Cosa succede se un’asseverazione è rilasciata da un soggetto non titolato a farlo?
Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:
– i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
– per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto ecobonus”) definisce il tecnico abilitato quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».
Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del superbonus.
Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.
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Il compenso dell’amministratore non è detraibile nell’ambito del superbonus
Si chiede di confermare che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al superbonus del 110% non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili.
Sul punto, si conferma quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, come da ultimo ribadito dalla circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, secondo cui la detrazione spetta per “gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi”, richiamando la risoluzione 18 agosto 2009, n. 229/E. Pertanto, anche ai fini del superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del cosiddetto “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus non essendo detto compenso caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio.
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Tutte le regole per la cessione del credito, con il dettaglio dei soggetti ammessi
Considerando che la formulazione letterale della norma relativa alla cessione del credito, anche successiva allo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), è diversa rispetto a quella per le opzioni contenute negli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2013, si chiede se la definizione di «altri soggetti» si estenda, appunto, a qualunque altro soggetto, senza distinzioni o requisiti.
L’articolo 121 del decreto Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici nonché per quelli ammessi al superbonus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione (cosiddetto sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la “cessione” a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti.
In particolare, al sistema delineato dal citato articolo 121 non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E in merito alle modalità delle cessioni e all’individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013.
Ciò in quanto il citato articolo 121 espressamente consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
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Chi sono i soggetti che possono portare in detrazione le spese del superbonus
Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria ma che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di dividendi (che nel 2020 non verranno erogati) può beneficiare del 110% cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 Tuir effettuati sull’abitazione principale?
Sì, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito perché possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ma non sono soggetti a imposta. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto previsto dalla norma attuale, è irrilevante la circostanza che il contribuente abbia “una elevata disponibilità finanziaria”.
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Il credito d’imposta è ammesso per le spese
a partire da gennaio 2020 a dicembre 2021
Dal momento che il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta in relazione alle spese “sostenute nel 2020 e 2021”, è possibile cedere la detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente, ad esempio, a gennaio 2020?
Sì, in quanto tale possibilità è prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio che stabilisce che i soggetti che sostengono tra l’altro, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso», anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la “cessione” di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

