Il condomino ha accesso al beneficio dall’estero
Ok al superbonus al contribuente residente all’estero che è proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio. È la risposta ad interpello n. 500 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’istante, lavoratore all’estero iscritto all’Aire, dichiara di essere proprietario, in Italia, di un immobile sito in un condominio in cui si vorrebbero apportare consistenti lavori di efficientamento energetico riconducibili alle agevolazioni previste dall’art. 119 del decreto Rilancio. Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia richiama la circolare n. 24/E del 2020, con cui è stato chiarito che «tra i destinatari del superbonus sono individuati le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», per cui, la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area)». Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’art. 121, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste. Pertanto, «ad un contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio, quindi titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al superbonus. In particolare, in mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio».