Detrazione 
legata alle spese

Per chi sceglie la detrazione, previste regole puntuali. Il bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute, per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.


In particolare, la detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’Irpef che dell’Ires sia pur limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio; per gli Iacp e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti la detrazione riguarda le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono.


Quanto al momento di sostenimento delle spese, la circolare 24/E/2020 sottolinea che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, occorre fare riferimento al criterio di «cassa» e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. 


Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (in presenza delle altre condizioni).


Per le imprese, invece, occorre far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Tale criterio, secondo l’Agenzia, vale anche le imprese minori di cui all’articolo 66 del Tuir che sono sottoposte ad un regime «improntato alla cassa».


Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese, relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione relativa al 2020.


Queste puntualizzazioni alimentano non pochi dubbi: infatti, stante il fatto che le imprese possono fruire del superbonus solo in qualità di condòmini per interventi effettuati sulle parti comuni dal condominio, pare che queste debbano individuare il momento di sostenimento della spesa in base al criterio della competenza e non, come sembrava pacifico, tenuto conto della data di bonifico effettuato dal condominio. 


Va, tuttavia, osservato che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Qualora il contribuente persona fisica, a fronte delle spese agevolabili, riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir.


Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. In ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.