Appropriazione indebita al passaggio di consegna contabile
La condotta illecita si è realizzata al subentro del nuovo amministratore
L’amministratore può gestire la contabilità di vari condomini per molti anni ed appare decisivo stabilire quando venga commessa la condotta di un eventuale appropriazione indebita. Infatti, il tempo di commissione del delitto è fondamentale per la dichiarazione di prescrizione del reato. La corte di Cassazione (sentenza 30188/2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita commessa in danno di un condominio.
Il ricorrente sosteneva la prescrizione del reato affermando che questo si prescrive non con la mancata consegna del fondo cassa al nuovo amministratore, bensì al tempo dei singoli atti di appropriazione delle somme versate dai condòmini. Inoltre, affermava che la sentenza di condanna non era stata motivata sul punto della sua responsabilità, poiché l’amministratore aveva movimentato le somme su diversi conti correnti condominiali, senza appropriarsene personalmente. Per il ricorrente solo il giudice civile avrebbe dovuto occuparsi della vicenda, sotto il profilo di un inadempimento contrattuale, poiché la gestione confusa era stata cagionata dalla morosità di molti condòmini. Per questa ragione mancava la prova dell’elemento doloso del reato in quanto l’amministratore non aveva voluto detenere come proprie le somme contestategli.
La Cassazione, invece, ha ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, poiché ha affermato che lo stesso è un reato istantaneo. Pertanto, il reato si consuma con la prima condotta di appropriazione, ovvero quando l’agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. La Corte di cassazione ha ravvisato il reato poiché il ricorrente, il quale aveva riconosciuto di avere indebitamente gestito il denaro dei condòmini, non restituiva quanto dovuto al nuovo amministratore, al momento di cessazione dalla carica.
In tale momento di passaggio della consegna contabile si è realizzato il reato poiché si è verificata l’interversione del possesso delle somme di denaro. La Cassazione pertanto condivideva le osservazioni dei giudici di merito che hanno dato conto della gestione dei condominii e dell’utilizzo indebito delle somme che il ricorrente non restituiva.
In tal modo i giudici dimostravano la sussistenza del reato di appropriazione indebita. A tal fine veniva richiamato il precedente (Cassazione 57383/2018) per cui l’amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire il saldo dei conti attivi dei singoli condominii su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’amministratore o ad esigenze dei condominii amministrati. Invero tale condotta comporta la violazione del vincolo di destinazione del denaro al momento del suo conferimento.

