Revoca giudiziale, contenzioso solo sulle spese
È atto su cui la Suprema corte non può sindacare in sede di legittimità

Nella revoca giudiziale dell’amministratore solo la condanna alle spese può essere oggetto del giudizio di ultimo grado.

Due recenti ordinanze della Corte di cassazione, la 15992 e 15995 del 2020, chiamate a dirimere, in ultimo grado, due diversi giudizi in tema di revoca dell’amministratore, hanno confermato la tesi maggioritaria sull’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione avverso il decreto di revoca, in quanto trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, viene precluso al supremo organo giurisdizionale la valutazione di ogni questione relativa a vizi processuali o di merito dei precedenti gradi di giudizio.

Ciò che rimane ammissibile, in tal caso, è solo la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cassazione, sentenze 9348/2017 e 8283/2017).

La revoca

Il procedimento di revoca giudiziale di cui agli articoli 1129 Codice Civile e 64 delle disposizioni attuative del Codice civile, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste infatti un carattere eccezionale e urgente, nonché sostitutivo della volontà assembleare; l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione d’interessi e, ad ogni modo, la sua conclusione soggiace sempre al regolamento delle spese di cui all’articolo 91 del Codice di procedura civile, per cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese legali dell’atra parte (Cassazione a Sezioni unite 20957/2004).

La nomina giudiziale

Diverso è il caso di ultimo reclamo in caso di nomina giudiziale del nuovo gerente previsto dall’articolo 1129, comma 1, Codice Civile.

In questo caso il procedimento non è diretto a risolvere un conflitto d’interessi, bensì ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge e dalla cui defizinizione, quindi, non può mai derivare una statuizione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cassazione 25336/2018, Cassazione 27165/2017).