Debito ridotto, illegittima l’ipoteca esattoriale
Illegittima l’iscrizione ipotecaria esattoriale se il contribuente riduce il debito entro il minimo legale in seguito alla notifica della misura cautelare. La Ctp di Pisa, con la sentenza 99/2020, ha statuito che è viziata da nullità l’iscrizione ipotecaria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader), qualora il contribuente, successivamente alla notifica della stessa, riduca il proprio debito erariale al di sotto della soglia prevista dall’articolo 77, comma 1-bis, dpr 602/73, ossia nel limite di 20 mila euro. Il contenzioso in esame scaturiva dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su una cartella di pagamento, portante un debito di circa 25 mila euro; il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di 5.500 euro presso gli sportelli dell’ente della riscossione, diminuendo così il relativo debito al di sotto del parametro legale minimo di 20 mila euro.
Per effetto di ciò, il contribuente lamentava la nullità dell’iscrizione ipotecaria in quanto detta misura si fondava su un’esposizione debitoria inferiore all’importo previsto dal legislatore. Si costituiva in giudizio l’Ader, la quale, replicando alla contestazione della parte privata, sosteneva che l’interessato poteva avanzare unicamente richiesta di riduzione dell’ipoteca, giacché il debito era stato ridotto solo dopo la notifica del provvedimento cautelare.
Il collegio pisano, in accoglimento del ricorso, ha dunque ritenuto illegittimo il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 77, comma 1-bis cit., in virtù della condotta assunta dal contribuente dopo la notifica del provvedimento. Sul punto i giudici, condividendo le doglianze del contribuente, hanno così deciso: «questa Commissione si trova a decidere sulla legittimità del mantenimento dell’iscrizione ipotecaria in relazione a un debito, sia pur ridotto successivamente all’iscrizione, complessivamente inferiore a 20 mila euro. Così stando le cose il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria appare illegittimo per violazione dell’art. 77 cit.».
Di conseguenza, la Ctp Pisa ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

