in gran bretagna
Il 30 aprile 2019 viene acquistato a Londra un appartamento, locato dal 1/5/2019 al 31/3/2020 a 5.000 euro mensili (55.000 totali). Il contribuente sostiene costi di agenzia per 5.000 euro e spese condominiali per 2.000, e dichiara al fisco inglese 48.000 euro.
Il periodo d’imposta in Gran Bretagna inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno successivo. Dunque, l’importo di 48.000 euro non verrà dichiarato nel 2020, ma nel modello Redditi 2021, insieme all’indicazione del credito per le imposte versate.
nel principato di monaco
Un appartamento è locato a Montecarlo nell’anno 2019 per complessivi 60.000 euro (percepiti nell’anno) e il proprietario sostiene spese assicurative, di agenzia e condominiali, più oneri finanziari per un totale di 15.000 euro.
La locazione non è imponibile nel Principato di Monaco. Pertanto, si applicherà la deduzione forfettaria del 15% prevista dall’articolo 70, comma 2, del Tuir.
Il reddito di 51.000 euro dovrà essere dichiarato nel rigo RL 12 del modello Redditi Pf 2020.
in francia
Nel 2019 è stato affittato a Parigi un appartamento ammobiliato, incassando un canone annuo di 48.000 euro.
Al fisco francese è stato quindi dichiarato un reddito di 24.000 euro, beneficiando della deduzione forfettaria del 50
per cento.
Dovrebbe rilevare la valutazione effettuata nello Stato estero comprensiva della deduzione forfettaria. Pertanto, nel rigo RL12 dovrebbe essere indicato l’importo di 24.000 euro, con riconoscimento del credito per l’impôt sur le revenu versata in Francia.
negli stati uniti
Nel 2019 è stato affittato a New York un appartamento per un canone di 91.000 dollari, ridotto a 955 per la deduzione di spese riconosciuta dalla legislazione statunitense. Dopo la deduzione generale di 3.500 dollari, in Usa non si dichiara reddito imponibile.
Il canone è da considerarsi “soggetto ad imposta” in Usa e viene tassato in Italia sulla base del controvalore del reddito imponibile di 955 dollari, senza riconoscimento della deduzione generica (caso risolto da Dre Lombardia 12155/2010).

