Spese agevolabili, quattro step da seguire per il calcolo
G.A., dottore commercialista
SPESE PROFESSIONISTI
Quesito
Nel perimetro delle spese detraibili ai fini dell’applicazione del Superbonus 110% è pacifico che siano ricomprese anche quelle relative ai professionisti che devono apporre l’asseverazione.
Sulla base di tale assunto, due i quesiti:
1. Nel caso in cui un contribuente raggiunga i limiti massimi di spesa stabiliti per ogni categoria agevolabile, il costo dei professionisti non sarebbe agevolabile?
2. Per poter applicare l’agevolazione, quindi, occorrerebbe che suddette spese potessero rientrare nell’ambito di un limite sin lì non raggiunto, ma in che modo?
Ai fini di rendere di più agevole comprensione i quesiti posti, si propone il seguente esempio: se un contribuente effettua lavori di riqualificazione energetica sull’involucro della propria villetta per 50.000 euro (pari al massimale) ed installa un impianto fotovoltaico per euro 40.000 (con un massimale di euro 48.000), può considerare agevolabili le spese per i professionisti per euro 8.000, nonostante sarebbero imputabili ad ambedue gli interventi?
Risposta
In via preliminare occorre specificare che il comma 15, dell’art. 119, del D.L. Rilancio, letteralmente dispone che «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11».
A sua volta, la Circolare ministeriale n. 24/E, dell’8 agosto 2020, al Par. 5, ha in proposito specificato che la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare, per quanto di nostro attuale interesse, delle spese sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Posto quanto sopra, occorre altresì ricordare che, come specificato nel Par. 4 della medesima circolare:
– i limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili;
– l’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili;
– nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Sulla base, dunque, della lettura combinata della normativa e della Prassi qui richiamate, ai fini di determinare l’importo di spesa agevolabile, si consiglia di seguire il seguente iter:
1. individuazione dell’importo massimo detraibile dato dalla somma dei massimali di detrazione previsti per ciascun intervento interessato e rientrante nell’ambito dell’agevolazione;
2. individuazione, per ciascun intervento effettuato, nel rispetto dei criteri sopra individuati, delle spese sostenute, ivi comprese quelle sostenute per i professionisti che procedono all’asseverazione;
3. effettuazione della somma delle spese da considerarsi effettivamente sostenute per tutti gli interventi agevolabili effettuati;
4. individuazione delle spese in relazione alle quali spetterebbe la detrazione da Superbonus, attraverso la differenza tra l’importo calcolato ai sensi del punto 1 e l’importo calcolato ai sensi del punto 3. Va da sé che l’importo in eccesso non costituirà oggetto di agevolazione.
LAVORI ANTE 1° LUGLIO
Quesito
Ho iniziato dei lavori oggetti di agevolazione prima del 1° luglio 2020 sostenendo le spese dopo il decorso della suddetta data. Decado dal beneficio della detrazione?
Risposta
Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Decreto Rilancio la detrazione derivante dall’agevolazione Superbonus si applica nella misura del 110% «per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021». Il tenore letterale della suddetta disposizione normativa non contiene alcun riferimento al momento in cui i lavori debbano avere inizio, facendo in tal modo propendere per una interpretazione volta a riconoscere l’applicabilità della agevolazione, esclusivamente sulla base dell’avvenuto sostenimento delle spese nel periodo di riferimento e nel rispetto dei requisiti sopra riportati. In linea con tale interpretazione, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020, ha avuto modo in proposito di precisare come la detrazione in esame si applichi «alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi». Da quanto sopra argomentato deriva che, nell’ipotesi prospettata, in cui i lavori sembrerebbero essere iniziati in un momento precedente al 1° luglio 2020, la misura agevolativa de qua sarà considerata applicabile qualora il sostenimento delle spese sia avvenuto ed avvenga, nel rispetto dei requisiti altresì richiesti, nell’arco temporale di riferimento (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021).

