CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I pen., sent. n. 30012/2020
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Roma in data 13/6/2019, A.B. fu condannato alla pena di 300 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all’art. 660 cod. pen., per aver recato molestia alla vicina di casa, L.I., suonando il campanello della porta di ingresso dell’abitazione della stessa in piena notte; in Roma il 6 e l’8/3/2016. Nello stesso frangente, l’imputato era stato, invece, assolto, per non avere commesso il fatto, in relazione all’accusa di avere suonato, in più circostanze, il citofono dell’abitazione della persona offesa, in modo continuativo e per diversi minuti, non essendo stata raggiunta la prova che fosse stato proprio A.B. l’autore delle denunciate molestie.
Considerato che le condotte erano ormai cessate, avendo l’imputato trasferito la propria abitazione, e considerato il tipo di molestia realizzata, il primo Giudice riconobbe le attenuanti generiche, anche in ragione dell’occasionalità della condotta e di limitare la pena a quella pecuniaria nella misura di 300 di ammenda.
Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello lo stesso A.B. per mezzo del difensore di fiducia, avv. …, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione. (omissis).
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cod. proc. pen. per mancanza e/o contraddittorietà della prova in ragione delle numerose contraddizioni tra quanto riferito dai testi, L.I. e A.D., della non approfondita valutazione della deposizione della persona offesa, portatrice di interessi contrari a quello dell’imputato, anche in considerazione delle denunce sporte da quest’ultimo nei confronti della L.I. per la realizzazione di un manufatto abusivo da parte della stessa. Del resto, sia la persona offesa, sia il teste A.D., avrebbero riferito di non aver mai visto A.B. davanti al citofono.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità della lesione recata alla persona offesa e la non abitualità del comportamento, riscontrata dallo stesso Giudice in sede di applicazione della pena.
(omissis)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è del tutto aspecifico, atteso che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando, in maniera del tutto generica, la presenza di non meglio precisate contraddizioni nel racconto dei due testimoni, ipotizzando intenti ritorsivi nella persona offesa derivanti da denunce non allegate all’impugnazione e, pertanto, dedotte in maniera non autosufficiente.
Del tutto aspecifico e in ogni caso irrilevante, infine, è il riferimento alla circostanza che i due testimoni abbiano raccontato di non aver mai visto A.B. davanti al citofono, considerato che per i relativi episodi l’imputato è stato assolto. Quanto, poi, alla valutazione della testimonianza della persona offesa, premesso che la stessa non abbisogna di riscontri esterni per dispiegare una piena efficacia probatoria (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012), va comunque osservato che il racconto della L.I. aveva trovato conferma, quanto alla realizzazione di interventi di disturbo della quiete domestica in orario notturno, nel racconto del teste A.D., che aveva riferito di avere riscontrato, in più circostanze, che il citofono era stato manomesso con l’uso di uno stecchino per provocarne l’ininterrotto funzionamento.
Il secondo motivo, con cui viene censurata la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile, trattandosi di questione nuova, mai dedotta nel giudizio di merito e, come tale, non proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 6, n. 18061 del 15/3/2018).
(omissis)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. (omissis).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

