Bonus locazioni in tilt causa livelli di rischio
Il continuo cambiamento dei livelli di rischio da Covid19 nelle Regioni, manda in tilt anche il bonus locazioni. Così come la sospensione dei versamenti del prossimo 16 novembre, anche la possibilità di usufruire del tax credit sulle locazioni previsto per mensilità di ottobre-novembre e dicembre 2020 ai sensi dell’art. 4 del dl 149/2020 (Ristori 2) è legato infatti all’ubicazione della sede operativa del beneficiario, se o meno in zona rossa. La mappa del rischio in Italia è però in continua evoluzione, zone arancioni e rosse in incremento e ciò influisce pure sulla platea dei possibili beneficiari del bonus. La norma infatti non individua uno specifico arco temporale di permanenza nelle zone rosse che dà l’accesso al tax credit, ma si limita a circoscrivere l’ambito soggettivo a chi opera nei settori ex all. 2 del Ristori 2 (comprese attività alberghiere e tour operator) con sede operativa nel territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del ministro della salute (adottate ai sensi dell’art. 3 del dpcm del 3/11/2020). In assenza di tale parametro quindi, un’impresa operante in una regione che il 30 dicembre dovesse passare da uno scenario di elevata gravità (zona arancione) ad uno di massima (zona rossa), potrebbe beneficiare del bonus sia per la mensilità in corso, dicembre appunto, sia, retroattivamente, per quelle di ottobre e novembre. Nella relazione tecnica allegata al decreto però viene indicato che le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, le prime quattro individuate dal ministero della salute in conseguenza del dpcm del 3/11. Sicuramente tale specifica è puramente indicativa e rispetta lo status quo al giorno di pubblicazione del decreto (9/11/2020). Una eventuale limitazione del bonus unicamente alle imprese con sede operativa in queste quattro regioni sarebbe infatti assolutamente discriminatoria e non risulterebbe coerente con la disposizione che permette a queste prime zone rosse, individuate con ordinanza del 4 novembre, di usufruire retroattivamente del bonus locazione anche per i canoni di ottobre. Dunque, paradosso della disposizione, in attesa di ulteriori chiarimenti legislativi, le imprese con sede operativa in una delle cosiddette zone rosse, attuali o future entro il 31/12/2020, hanno accesso a tutte e tre le mensilità di bonus anche se, la permanenza in uno dei luoghi con scenario di massima gravità è stato di un periodo inferiore. Ovviamente, il tax credit in commento non spetta solo per i contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo ma anche in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico. Come specificato anche all’interno della relazione tecnica allegata al decreto ristori-bis, rimane attivo anche il requisito della contrazione del fatturato. I beneficiari del bonus infatti sono coloro che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione però che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019.