IL MIO 110% RISPONDE


Cumulo col bonus facciate a contabilizzazione separata


COMPROPRIETÀ, BONUS 


FACCIATE E SUPERBONUS


Quesito


Sono comproprietario, insieme a mia sorella, di un fabbricato costituito da 4 unità immobiliari distintamente accatastate con ingressi indipendenti. È possibile usufruire del Superbonus 110% per l’attuazione di interventi sulle facciate delle parti comuni del fabbricato? 


Risposta


Gli interventi che insistono sulle facciate esterne di un edificio sono generalmente finalizzati al recupero o restauro delle stesse.


Tali interventi, tuttavia, oltre ad avere ad oggetto la pulitura ovvero la tinteggiatura esterna, possono altresì consistere in interventi influenti dal punto di vista termico, ovvero interessare una determinata percentuale dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva. 


Tale premessa è necessaria al fine di evidenziare che, in caso di effettuazione di interventi di «mera» pulitura o tinteggiatura esterna il Superbonus non può ritenersi applicabile in quanto i suddetti interventi non sono espressamente elencati tra gli interventi agevolabili; risulterà al contrario applicabile il c.d. Bonus Facciate, nel rispetto dei criteri e requisiti previsti dalla relativa normativa. 


Nell’ipotesi, invece, in cui debbano essere effettuati (anche) interventi influenti dal punto di vista termico, con riferimento a questi ultimi – ferma in ogni caso la verifica circa la possibilità di applicazione del Bonus Facciate nel rispetto delle relative condizioni previste – occorrerà effettuare le dovute analisi ai fini di ulteriormente verificare la possibilità alternativa di applicazione del Superbonus. 


A tali fini si precisa che:


1. il Superbonus spetta nel caso in effettuazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 


2. I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, laddove, invece, per quanto di nostro specifico interesse nella fattispecie, tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 


3. Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di nostro specifico interesse, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.


4. Sono esclusi in ogni caso gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività d’impresa, arti e professioni. 


5. In caso di comproprietà, la detrazione spettante sarà calcolata per ciascun comproprietario sulla base della spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi.


Qualora l’esito delle verifiche suggerite ai punti sopra elencati consenta di poter concludere per l’applicazione del Superbonus alla fattispecie prospettata, occorrerà ulteriormente valutarne l’opportunità atteso che una eventuale applicazione in via cumulativa con il Bonus Facciate comporterà la necessità, ex lege prevista, di separata contabilizzazione delle spese rispettivamente sostenute per i differenti interventi posti in essere.


SCONTO IN FATTURA 


PARZIALE


Quesito


In relazione allo sconto in fattura, è possibile chiedere al fornitore di applicare uno sconto parziale? 


Risposta


L’art. 121, comma 1, lett. a), del Dl Rilancio prevede, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, la possibilità di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.


É concessa, dunque, al fornitore la possibilità di applicare uno sconto «parziale». In tale circostanza, come precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020 e ulteriormente puntualizzato nella risposta all’istanza di interpello n. 325/2020, il fornitore acquisirà un credito d’imposta calcolato sull’importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico ovvero, in alternativa, optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione.