IL MIO 110% RISPONDE
Magazzini senza sconti
M.F.
CAPPOTTO E VANI NON RISCALDATI
Quesito
Siamo un piccolo condominio (3 proprietari) così composto: Piano terra: 1 appartamento con climatizzatore; 2 magazzini privi di riscaldamento; ingresso e scale. Piano 1: 2 appartamenti con riscaldamento indipendente metano. Piano 2: 2 appartamenti con riscaldamento indipendente metano e climatizzatori. Piano 3: 1 appartamento con caminetto tradizionale a legna, climatizzatori, impianto gas metano per acqua calda e cucina; impianto solare termico per acqua calda, impianto fotovoltaico. Piano4: 50% terrazzo scoperto (lastrico solare); 50% sottotetto chiuso (C2) con climatizzatore, pertinenza dell’appartamento sottostante. Tanto premesso si chiede:
1. È possibile realizzare il «cappotto» per tutto l’edificio e avere il Superbonus del 110%?
2. Nella coibentazione con il beneficio del Superbonus possono essere inclusi (i) il terrazzo; (ii) il tetto; (iii) i magazzini?
Risposta
Per quanto qui rileva, le misure introdotte dal decreto Rilancio agevolano i lavori effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso, avuto riguardo all’intero condominio. Il beneficio in commento spetta a condizione che dagli interventi consegua un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ottenuto anche congiuntamente ad altri interventi. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che gli interventi di isolamento termico agevolati sono quelli che interessano le superfici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Pertanto, il «cappotto» eventualmente realizzato sui locali magazzino non riscaldati non beneficerà della maggiore detrazione da Superbonus. Per contro, i lavori di coibentazione del lastrico solare e del sottotetto sono ammessi a godere dei benefici Superbonus.
COSÌ LO SCONTO SULLA E-FATTURA
Quesito
Come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba emettere una e-fattura per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto in fattura?
Risposta
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 ha chiarito che «l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del dl n. 34 del 2020». Di recente Assosoftware ha quindi chiarito le modalità di emissione della fattura elettronica in modo che lo sconto applicato non intacchi imponibile e imposta, che devono essere indicati in fattura in misura integrale. Il corrispondente file xml dovrà quindi essere compilato seguendo le seguenti istruzioni: inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 , riferito al blocco 2.1.1.8 ; riportare nel tag 2.2.1.16.2 del bocco della riga della prestazione la descrizione «Sconto praticato in base all’articolo 121 del dl n. 34 del 2020.
SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE
Quesito
Cambiando il condizionatore posso accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili, c.d. «bonus mobili»?
Risposta
La risposta è affermativa. In tal senso, si è pronunciata, l’Agenzia delle entrate qualche anno fa, con la circolare n. 11/E/2014, precisando che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria i lavori effettuati sugli impianti tecnologici, come la sostituzione di alcune componenti per ottenere un risparmio energetico. Questo perché, ha sottolineato il Fisco, tali interventi rispondono al criterio dell’innovazione. Dal momento che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore, qualificandosi come manutenzione straordinaria, dà diritto al bonus ristrutturazioni.

