L’Agenzia promette una check list per chi mette il visto
Ancora dubbi su come misurare l’adeguatezza del minimo di polizza
In arrivo una circolare dell’Agenzia sul Superbonus 110% che conterrà, tra l’altro, chiarimenti sui riscontri da effettuare per il professionista chiamato a rilasciare il visto di conformità. È uno degli elementi che si ricava dall’audizione del direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini di fronte alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, nella quale sono stati affrontati anche temi delicati quali il concorso nella violazione da parte del fornitore, il ravvedimento operoso e le polizze assicurative richieste ai professionisti.
Visto di conformità
Partendo dal visto di conformità, va ricordato che il comma 11 dell’articolo 119 del Dl Rilancio lo richiede ai fini della “circolazione” del credito emergente dalla detrazione d’imposta del 110%, sia che essa avvenga sotto forma di “sconto in fattura” che come “cessione del credito”. Si tratta di uno dei requisiti formali fondamentali, la cui presenza viene verificata all’atto della ricezione del modello di opzione.
Dopo aver ricordato che il “visto” non è necessario nel caso in cui il contribuente mantenga presso di sé la detrazione e che ha come oggetto «la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione», Ruffini ha affermato che la prossima circolare dell’Agenzia sul tema fornirà indicazioni (si spera in linea con quelli già riportati nel documento Cndce/Fnc dello scorso mese di ottobre) in merito ai documenti da acquisire e ai riscontri da effettuare per una corretta attestazione.
La polizza assicurativa
Correlato strettamente con questo aspetto è quello dell’assicurazione di cui devono essere muniti sia i professionisti che rilasciano il visto (prevista dal decreto 164/1999), sia i tecnici che sottoscrivono le attestazioni/asseverazioni, in basse al comma 14 dell’articolo 119.
Sul tema l’Agenzia non si sbilancia, rinviando alla normativa di settore per quanto riguarda i contenuti e «all’aspetto contrattualistico tra le parti» in merito all’adeguatezza del massimale. Ricordiamo che la polizza deve «garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto». Si auspica che in circolare venga detto qualcosa di più su come misurare l’adeguatezza del minimo di copertura di tre milioni di euro per i visti dei soggetti abilitati.
Concorso in violazioni
Anche sull’eventualità del concorso nella violazione del contribuente da parte del fornitore che rilascia lo “sconto in fattura” Ruffini si è limitato a rinviare al Dlgs 472/1997, mentre sarebbe stato utile qualche esempio concreto. È l’unica ipotesi in cui, al di là delle violazioni riguardanti l’utilizzo del credito, il fornitore può avere conseguenze per problemi riguardanti l’originaria detrazione. La “remissione in bonis” (articolo 2 del Dl 16/2012), infine, può riguardare la comunicazione di fine lavori all’Enea (circolare 13/E/2013) ma non altre violazione dei professionisti tecnici.

