Il comodato non osta al 110%
Possibile fruire del superbonus del 110% anche quando l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione e/o comodato tutte o alcune unità. Alla stessa stregua, la detrazione maggiorata risulta fruibile se le unità immobiliari di un edificio, appartenenti a diversi proprietari, sono concesse in locazione e/o comodato a un unico soggetto (detentore), ferma restando la costituzione del condominio.


Queste alcune delle precisazioni fornite dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione di ieri in commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sul tema della detrazione maggiorata del 110%, nel corso della quale ha anche anticipato l’emanazione di una prossima circolare.


Il direttore ha evidenziato tra l’altro che il fornitore che ha riconosciuto lo sconto e gli altri cessionari possono eseguire ulteriori cessioni senza alcun limite e senza che sia necessario il collegamento diretto tra cessionario e rapporto che ha originato la detrazione; sul tema si ricorda che dal 15/10 è possibile trasmettere la comunicazione per l’opzione per lo sconto e la cessione, tenendo conto che la stessa agenzia opererà una serie di controlli, anche successivi, sui contenuti delle stesse, utilizzando anche i dati già in possesso.


Nel caso di cessione del credito relativo alle rate residue di detrazione non fruite per gli interventi sulle parti comuni, la comunicazione non deve essere inviata dall’amministratore ma direttamente dal condòmino beneficiario della detrazione o da un suo intermediario e, in presenza di detrazione maggiorata, dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Dopo le recenti modifiche legislative, l’unità immobiliare può definirsi con accesso autonomo sia che acceda direttamente sulla strada pubblica, anche privata o in multiproprietà o di passaggio, o tramite una strada privata gravata da servitù di passo e, quindi, per la villetta a schiera la situazione si concretizza anche in presenza di un accesso alla strada tramite una corte comune, anche usata come parcheggio.


Ai fini della costituzione del condominio è possibile fruire del 110% quando l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione e/o comodato tutte o alcune unità ovvero se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione e/o comodato a un unico soggetto (detentore), ferma restando la costituzione del condominio.


Gli acquirenti di case antisismiche possono beneficiare della detrazione maggiorata se l’atto di acquisto, relativo agli immobili oggetto dei detti lavori, viene stipulato entro il 31/12/2021 potendo altresì fruire della detrazione anche sugli acconti pagati a partire dal 1° luglio scorso, giacché la condizione richiesta è che il preliminare sia registrato e che il rogito avvenga entro la detta data (31/12/2021).


Per la cessione e lo sconto in fattura viene confermata la retroattività delle spese sostenute dal 1° gennaio scorso e stabilito che il recupero della detrazione avviene, di regola, nei confronti del beneficiario (comma 5, art. 121) salvo il caso del concorso nella violazione (risposta n. 5-04585 e punto 7 del provvedimento 8/08/2020); concorso che si configura esclusivamente con la concreta capacità di favorire la violazione (circ. 180/E/1998). Per gli immobili su cui non si possono eseguire lavori di isolamento termico in quanto collocati in aree vincolate o perché soggette a vincolo o per la presenza di divieti imposti dai regolamenti edilizi, la detrazione maggiorata spetta purché sia certificato il miglioramento energetico, nel caso in cui, per esempio, il detentore dell’unità immobiliare esegue lavori di efficientamento (sostituzione degli infissi).


Per i tecnici che rilasciano l’asseverazione non è necessario stipulare una nuova polizza ma è necessario che nella polizza assicurativa, già presente, sia inserita un’autonoma copertura assicurativa mentre per gli stessi non è possibile invocare l’istituto del ravvedimento operoso per le attività preliminari inerenti la progettazione, la certificazione e l’attestazione anche se è previsto da tempo, ma limitatamente alle comunicazioni all’Enea, il ricorso alla remissione in bonis (circ. 13/E/2013).


Per gli interventi da parte di soggetti del Terzo settore, il tetto di spesa deve essere considerato per unità immobiliare ancorché l’intervento si riferisca alla singola camera o all’ufficio, al pari degli altri destinatari, e in caso di interventi sulle parti comuni, l’agenzia ritiene che la fattura relativa debba essere destinata al condominio e non frazionata tra i vari condomini.