Prima casa, incide l’effettiva separazione

In tema d’Imposte locali (Imu e Ici) le agevolazioni spettano solo al nucleo familiare inteso come moglie e marito e figli che vivano contestualmente nella casa familiare; in caso di effettiva separazione (anche di fatto) dei coniugi, tuttavia, l’agevolazione spetta a ognuno dei due coniugi. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nella sentenza n. 24294/2020. L’aspetto interessante della sentenza dei giudici di Piazza Cavour lo riscontriamo nella parte in cui il collegio afferma che la limitazione a una unica agevolazione serve a impedire ripartizioni del nucleo familiare fittizie, attuate solo per raddoppiare illegittimamente i benefici. Qualora, invece, la separazione sia effettiva e sia in itinere una separazione di fatto tra i coniugi, la Corte ha ritenuto che l’agevolazione può riguardare anche due immobili. La dimostrazione della separazione potrà essere fornita anche con le dichiarazioni di terzi, che non vanno considerate al pari della prova testimoniale non ammessa nel rito tributario. Al riguardo, la stessa Corte ha precisato che nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 del dlgs n. 546/1992, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non pregiudica la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni sostitutive assunte dai conoscenti in sede extraprocessuale, che rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Rimane utile considerare come, il dl n. 201/2011, l’attuale normativa Imu, all’articolo 13, comma 2, preveda testualmente che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»; quindi, la norma di riferimento prevede una sola agevolazione solo nell’ipotesi in cui la residenza dei coniugi sia stabilita in due diversi immobili siti nello stesso comune. 
L’esame congiunto della giurisprudenza e della norma di riferimento porta quindi a concludere che provando l’effettivo utilizzo per motivi di lavoro o di studio, ed evitando l’assunzione di ripartizioni del nucleo familiare fittizie, le agevolazioni potrebbero riguardare anche due immobili siti in comuni differenti.
Benito Fuoco
(…) La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la spettanza o meno delle agevolazioni tributarie previste a titolo di Ici per l’abitazione principale in un caso in cui l’immobile costituisca la dimora abituale di un solo coniuge mentre l’altro, nella specie, la moglie, si sia trasferito in un’altra abitazione, sita in diverso comune, insieme ai figli. A sostegno della richiesta di esenzione, l’odierno ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, assumeva di essere nell’annualità in contestazione (2008) separato di fatto dalla moglie, situazione comprovata dal fatto che successivamente era intervenuta la separazione legale tra i coniugi.(…)
Pertanto occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto «per la frattura del rapporto di convivenza (…) delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale» (…). Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare (…) resta unico, e unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale a esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della «abitazione principale» del suo nucleo familiare. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 15439/19). Pertanto, alla luce dei principi fin qui esposti, ha errato la Ctr nel ritenere tout court esclusa l’agevolazione Ici per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l’odierno ricorrente risultava residente presso l’immobile de quo (vedi certificato allegato al ricorso) e che l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione.(…)