Affitti brevi al setaccio
In arrivo ai comuni i dati relativi alle locazioni brevi e all’imposta di soggiorno, da utilizzare ai fini degli accertamenti fiscali. Il decreto interministeriale 11 novembre 2020, anticipato sul sito del dipartimento delle finanze, individua criteri, termini e modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti. Tali comunicazioni sono prescritte dall’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – che disciplina l’obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti l’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive – e dell’art. 4 del dl 50/2017, che in materia di locazioni brevi, impone la trasmissione dei dati relativi ai contratti ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.


I dati sono resi disponibili dal Viminale, in forma anonima e aggregata all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, del dlgs 23/2011, o il contributo previsto dall’art. 14, comma 16, lettera e), del dl 78/2010, per Roma Capitale. Questa sinergia tra Ministero e Agenzia offre, quindi, ai comuni uno strumento in più per lo svolgimento dell’attività di accertamento. Riguardo alla tempistica l’art. 2 del decreto prevede che il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati trasmessi ai sensi dell’art. 109, del Tups in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata, come risultante dall’Allegato A del decreto. I dati, che devono consentire soltanto il numero dei soggetti alloggiati e i giorni di permanenza nella Struttura, sono forniti con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. A questo punto la palla passa all’Agenzia delle entrate che sul portale Siatelv2-Puntofisco rende disponibili ai comuni i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio con cadenza semestrale: entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo.


Per consentire il corretto adempimento degli obblighi imposti dalle norme che regolano questa nuova triangolazione procedurale è chiamato in causa anche il Dipartimento delle finanze che entro il 31 gennaio di ogni anno invia all’Agenzia delle entrate l’elenco dei comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 


I dati relativi al 2020 sono forniti dal Ministero dell’interno entro il 31 gennaio 2021. L’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni inclusi nell’elenco inviato dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 aprile 2021.