Sismabonus a maglie larghe
Ok al sismabonus per gli acquirenti sul prezzo di acquisto delle unità immobiliari ubicate in zona sismica 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche nel caso in cui l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Asseverazione che va comunque presentata entro la data di stipula del rogito. A precisarlo, Alessio Villarosa, sottosegretario di stato del Ministero dell’economia e delle finanze, in audizione ieri alla Commissione finanze della Camera dei deputati.
Il sismabonus acquisti.
Richiamando le risposte ad interpello 195 e 196 e la risoluzione 38/E dell’Agenzia delle entrate, così come il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Villarosa ha precisato che la detrazione fiscale, di cui all’art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 63/2013, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono ricomprese fra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Con riferimento al quesito, infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, con nota 4260 del 5 giugno 2020 ha chiarito che il comma 1-septies dell’art. 16 «tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al d.m. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari».
L’ipotesi «tampon tax».
Il sottosegretario è stato poi interpellato nel merito degli effetti finanziari derivanti dall’ipotesi di riduzione Iva su tutti i prodotti per la protezione dell’igiene femminile (cd. tampon tax): riduzione che riguarderebbe l’abbassamento dell’aliquota, dal 22% al 5%, che la ragioneria dello stato ha quantificato in € 300 milioni annui che, sulla base dei dati pervenuti dal censimento Istat sulla popolazione, servirebbero come copertura degli oneri per la perdita di gettito fiscale.
Il patrimonio delle società di investimento semplice.
Inoltre, con riguardo all’innalzamento dei limiti patrimoniali (ora fissati a € 25 milioni) delle società di investimento semplice (Sis), introdotte dal decreto Crescita per offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato all’attività di venture capital, Villarosa ha affermato che il governo è impegnato a prevedere misure che consentano una più agevole e diversificata raccolta di capitali, in particolare a favore delle pmi, e che “non è escluso in futuro, una volta ricevuti i dati circa la raccolta e i risultati conseguiti in un arco temporale significativo, di prevedere modifiche della disciplina in materia, laddove le stesse possano risultare effettivamente idonee a consentire una maggiore e più efficace capitalizzazione delle imprese». Allo stato dell’arte, il patrimonio netto delle Sis non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto per le società per azioni di € 50.0000.
Nuovo metodo di calcolo della tassa sui rifiuti.
Infine, interrogato su un possibile rinvio dell’applicazione del nuovo Metodo tariffario rifiuti (Mtr). auspicato per non gravare sui bilanci familiari nel periodo emergenziale, il sottosegretario ha ricordato che, secondo la delibera n. 158 di Arera, rimangono impregiudicate le competenze degli enti locali su riduzioni ed esenzioni tariffarie, «la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti». Inoltre, l’articolo 106 del decreto Rilancio ha istituito un fondo, anche per i comuni, proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza, compresa la Tari.

