Esenzione Tares, serve provarne i requisiti
Per potersi avvalere, ai fini del pagamento della Tares, dell’esenzione prevista per aree qualificabili come pertinenziali rispetto all’immobile principale, sarà necessario, su onere del contribuente interessato, dimostrarne tale natura. Sono i canoni espressi dalla Ctp di Cremona nella sentenza n. 27/01/2020. Nel caso trattato il collegio provinciale si è occupato dell’impugnazione di un avviso di accertamento per Tares 2013, impugnato da una società in liquidazione la quale contestava principalmente il difetto di motivazione dell’atto e l’assenza di ogni elemento probatorio a sostegno della pretesa, la quale investiva diversi immobili appartenenti alla persona giuridica che, proprio dal punto di vista quantitativo e di metratura, la stessa riteneva non dovessero esser assoggettati poiché esenti. L’esenzione, a dire della società, doveva esser riconosciuta stante la natura pertinenziale delle aree indebitamente colpite dal tributo comunale. Secondo la concessionaria costituitasi in giudizio, invece, ogni metratura ai fini dell’assoggettamento era stata correttamente computata con esatto raffronto da quanto risultava dalle planimetrie catastali acquisite dall’Agenzia del Territorio. La stessa, aggiungeva, inoltre, che ogni altro beneficio possibilmente connesso all’autonomo smaltimento di rifiuti, doveva anch’esso essere dimostrato adeguatamente dal contribuente. La Commissione ha quindi conferito rilevanza, nel caso di specie, non tanto al rapporto sull’esatta metratura indicata in atti, che peraltro era sufficiente anche col solo riferimento ai dati catastali, ma, piuttosto, alla prova contraria, di cui va onerato il contribuente, circa la presenza o meno di condizioni giustificative dell’esenzione. Nel caso di specie queste ultime non venivano in alcun modo dimostrate dalla società ricorrente, né con riguardo alla prova della destinazione pertinenziale di alcune delle aree assoggettate, né con riguardo al deposito di documentazione che permettesse di appurarvi l’autonomo smaltimento dei rifiuti da parte della stessa contribuente. Il ricorso veniva infatti respinto: la sola produzione di documentazioni catastali, scarsamente dettagliate sul profilo della qualifica di pertinenze delle aree attenzionate, non era sufficiente a confermarne tale natura. In mancanza dell’una e dell’altra prova, le aree erano state legittimamente ritenute tassabili, soprattutto considerando l’omesso inserimento di tutti gli immobili in dichiarazione, circostanza che comportava per la ricorrente anche l’autonomo assoggettamento a sanzioni.
Nicola Fuoco
B. srl in liquidazione impugna avviso di accertamento Tares del comune di Martignana Po, per € 45.512,05, oltre maggiorazione per servizi indivisibili per € 6.608,40.
L’Amministrazione aveva rilevato una superficie imponibile di mq. 22.489 rispetto ai 461 dichiarati.
Eccepisce difetto di motivazione e di prova.
Sotto il primo profilo mancherebbero i motivi sottesi alla determinazione della tariffa, nonché alla metratura imponibile.(…)
Si costituisce la concessionaria che ribadisce la congruità della motivazione dell’atto. Sono, infatti, indicati i dati catastali, l’ubicazione, i mezzi di utilizzo, la superficie nonché i dati necessari per calcolare il tributo e la causale del debito. Ribadisce, altresì, la sussistenza della prova della pretesa essendo stata la superficie calcolata in base alle planimetrie fornite dall’Agenzia del Territorio. Detta superficie, ai sensi del Dl 201/2011 è presuntivamente produttrice di rifiuti e spetta al contribuente indicare nella denuncia iniziale o di variazione le cause di esclusione dall’imposta.
Ricorda che i locali esterni non sono stati considerati imponibili e che lo smaltimento in proprio non è sufficientemente documentato.
Ribadisce, infine, la correttezza delle sanzioni applicate.(…)
Le aree scoperte regolarmente accatastate sono in via presuntiva tassabili salva la prova da parte del contribuente della sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione: l’esenzione è infatti un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 775/11 ).
Nella fattispecie parte contribuente non ha inserito nella dichiarazione tutti gli immobili posseduti, né risulta che abbia prodotto all’Amministrazione la documentazione atta a provare la destinazione pertinenziale delle aree ritenute esenti, sicché, in mancanza di detta prova, legittimamente le aree sono state ritenute tassabili.
Né è sufficiente, per quanto attiene al presente giudizio, la documentazione catastale dimessa, la quale, oltre a essere illeggibile e senza alcuna indicazione di provenienza e, quindi, già sotto questo profilo, inutilizzabile, di per sé, non prova la destinazione pertinenziale delle aree tassate.
Per quanto riguarda le sanzioni le medesime devono ritenersi, per quanto attiene all’infedele dichiarazione, legittimamente applicate, atteso che in simile fattispecie è sufficiente la volontarietà del fatto.(…)

