Al fondo morosità i contributi sono ripartiti in millesimi
Per la Corte d’appello di Catanzaro è legittimo per fare fronte ai debiti

Per i lavori di manutenzione straordinaria o per le innovazioni relative alle parti comuni dell’edificio condominiale è obbligatoria l’istituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Nessuna disposizione di legge prevede, invece, l’istituzione di un fondocassa per far fronte al debito accumulato dal condominio derivante dal mancato versamento delle quote condominiali da parte di condòmini morosi. Con la sentenza 1542/2020 la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sulla legittimità o meno dell’istituzione di un fondo cassa per la morosità dei condòmini nel pagare le spese condominiali e sui criteri di ripartizione delle somme destinate al fondo.

La vicenda

Nel caso esaminato due condòmini impugnavano due delibere assunte dall’assemblea condominiale. Con la prima era stata prevista la costituzione di un fondo straordinario per ripianare la situazione debitoria del condominio a seguito della morosità di alcuni condòmini e con la seconda era stato ampliato l’ammontare del fondo con il versamento da parte di ciascun condòmino di un importo fisso.

I condòmini chiedevano al Tribunale che entrambe le delibere venissero annullate o dichiarate nulle, deducendone l’illegittimità per non aver ricevuto l’avviso della convocazione e per la violazione delle regole di riparto millesimale. Il Tribunale dava torto ai condòmini confermando, quindi, la validità delle delibere.

La decisione

Di diverso avviso la Corte di appello, che ha accolto il ricorso annullando però solo la delibera con la quale era stato ampliato il fondo per la morosità mediante il versamento da parte di ciascun condòmino di una quota fissa uguale per tutti.

Secondo i giudici della Corte territoriale, anche se l’istituzione di un fondo speciale per far fronte alla morosità di alcuni condòmini reso necessario per ripianare i debiti accumulati dal condominio a seguito della suddetta morositàè astrattamente possibile al fine di evitare che si verifichino danni ben più gravi nei confronti di tutti i condòmini, la ripartizione degli importi da destinare al suddetto fondo deve seguire il criterio della ripartizione per millesimi di proprietà.

Una contribuzione fissa è possibile solo nel caso in cui «sia espressamente prevista la correzione dell’iniziale riparto mediante conguaglio a fine esercizio, in misura proporzionale alle rispettive carature millesimali».Nel caso di specie, invece, nelle delibere impugnate si faceva riferimento solo genericamente a un conguaglio senza indicazione alcuna sui termini, sui tempi o sui criteri e sul momento in cui il conguaglio doveva essere effettuato. Tali precisazioni, secondo la Corte di appello, erano necessarie, stante il carattere assolutamente eccezionale della deroga ai criteri di ripartizione delle spese previsto dall’articolo 1123 del Codice civile.