RISPOSTE A INTERPELLO DELLE ENTRATE. ATTESTATO ENERGETICO PURE DOPO L’INIZIO DEI LAVORI
B&B con Superbonus al 50%
Superbonus al 50% per lavori su B&B. Gli interventi sull’immobile utilizzato sia come abitazione principale che come bed & breakfast possono accedere al Superbonus solo per il 50% delle spese sostenute. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 9/12/2020. Il caso riguarda un contribuente che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un immobile unifamiliare adibito in parte a bed & breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita Iva attraverso una società in nome collettivo.
La detrazione delle spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021 del 110% si applica sulle spese riguardanti specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici «residenziali».
Per quanto riguarda gli immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare 19/e/2020 riguardante il bonus casa (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir), la quale precisa che «se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute». Secondo l’Agenzia, infatti, vi è una sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, inclusi gli interventi antisismici. Pertanto, anche per il Superbonus, il contribuente potrà accedere all’agevolazione per i lavori che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di B&B (occasionale o abituale), limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.
Attestato di prestazione energetica ante intervento prorogabile. È possibile produrre l’attestato di prestazione energetica (Ape) ante intervento anche dopo l’inizio dei lavori. È la risposta n. 571 delle Entrate di ieri. Ai fini del Superbonus, il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato. La dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, è data, infatti, dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica, sia prima che dopo l’intervento.
Riguardo ai lavori iniziati nel dicembre 2019, è possibile fruire del Superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. In questo caso sarà comunque obbligatorio presentare i due Ape. Tuttavia, secondo l’Agenzia, per i lavori iniziati prima dell’entrata in vigore del dm 6 agosto 2020, l’Ape ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
Sulle parti comuni il 110% spetta solo per le abitazioni. I possessori di unità non residenziali all’interno di un condominio sono esclusi dal Superbonus. Così l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 572 di ieri, ha chiarito i dubbi di un amministratore di un condominio composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al primo piano.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le spese possono essere considerate soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50%, allora è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se la percentuale risulta inferiore, potranno fruire della detrazione solo i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. L’agevolazione del 110% per interventi realizzati sulle parti comuni spetta, infatti, solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cd. «trainati» realizzati sui propri immobili, sempreché questi non rientrino tra le categorie catastali escluse.

