Abolizione Imu senza barriere

Abolizione della seconda rata Imu estesa ai gestori degli immobili delle attività commerciali che sono titolari di diritti reali di godimento e soggetti passivi del tributo. Quindi, il beneficio fiscale non è più limitato solo ai proprietari degli immobili. Fruiscono dell’esonero dal pagamento del saldo Imu anche i gestori delle attività commerciali individuate dai decreti che si sono succeduti, che pur non essendo proprietari degli immobili sono soggetti passivi dell’imposta nella qualità di usufruttuari, usuari, concessionari, locatari finanziari e via dicendo. Lo prevede l’articolo 8 del dl Ristori 4 (157/2020).


I soggetti beneficiari. Le esenzioni temporanee e la cancellazione della seconda rata Imu, concesse per riparare in parte i danni causati dal Covid 19, si applica a tutti i soggetti passivi del tributo che svolgono le attività commerciali più direttamente danneggiate dalla pandemia, anche se non sono proprietari degli immobili. Con questo intervento normativo il legislatore ha reso più equo il trattamento agevolato, allargando ulteriormente l’ambito dei soggetti esenti. Il beneficio, infatti, viene esteso a tutti i titolari dei diritti reali di godimento, che non sono proprietari degli immobili. L’articolo 8 sopra citato dispone che le agevolazioni «si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche». In base al comma 743 sono soggetti passivi del tributo anche i titolari di diritti reali di godimento, vale a dire: locatari finanziari, usufruttuari, usuari, concessionari e così via. Le attività economiche sono quelle già indicate nei vari provvedimenti legislativi emanati nel corso di questi ultimi mesi. La nuova disposizione, dunque, non amplia l’elenco delle categorie di attività esonerate dal pagamento del saldo Imu, com’è accaduto con i precedenti decreti legge, ma la platea dei contribuenti che in condizioni normali sono obbligati al versamento. 


Le categorie di attività esonerate. Sono stati emanati vari decreti legge che hanno allargato sempre di più l’elenco dei gestori delle varie attività commerciali che hanno diritto a fruire dell’abolizione della seconda rata Imu. L’articolo 5 del cosiddetto dl Ristori 2 (149/2020) ha stabilito che fruiscono della cancellazione della seconda rata Imu coloro che esercitano le attività riferite ai codici Ateco, limitatamente ai territori regionali particolarmente colpiti dalla pandemia, vale a dire gli immobili destinati a grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi degli istituti di bellezza, agenzie matrimoniali e via di seguito, indicati nell’Allegato 2 al decreto, ubicati nei comuni delle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute come zona rossa, in base al dpcm del 3 novembre 2020. L’articolo 9 del primo dl Ristori (137/2020), ancor prima, ha abolito la seconda rata Imu per gli immobili e le pertinenze in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella Ateco, vale a dire bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi e via dicendo. Ma l’esonero dal pagamento, come previsto inizialmente, non spetta più solo ai proprietari degli immobili. La ratio legis è quella di tutelare il titolare dell’immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento), soggetto passivo Imu, nel caso in cui lo stesso gestisca direttamente l’attività che ha diritto a fruire del trattamento agevolato. L’articolo 9 del suddetto decreto ha disposto la cancellazione della seconda rata per le attività che sono state e sono ancora in sofferenza, a causa della pandemia, per i limiti imposti al loro normale svolgimento. Tra quelle esonerate dal pagamento (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e così via), sono indicate nella tabella anche altre attività (alberghi, villaggi turistici, affittacamere) alle quali il legislatore aveva già riconosciuto il beneficio. Non a caso la norma del dl Ristori fa salve le disposizioni contenute nell’articolo 78 del dl 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020. In particolare, il citato articolo 9 prevede che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno in corso, non è dovuta la seconda rata Imu «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto». Sono state sempre più ampliate le esenzioni per gli immobili utilizzati per le attività commerciali. Ai titolari degli immobili destinati alle attività ricettive, nonché a quelli utilizzati per il turismo e lo spettacolo, si sono aggiunti altri beneficiari. Con l’articolo 177 del dl Rilancio (34/2020) era già stata prevista l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali. Successivamente sono state indicate altre tipologie di immobili nei quali si svolge attività ricettiva: agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Con l’articolo 78 del dl Agosto (104/2020) per le stesse attività è stata stabilita la cancellazione della seconda rata. L’abolizione del saldo Imu si applica, però, anche ad altri immobili, tra i quali si possono annoverare: quelli rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti. Infine, non pagano il saldo neppure coloro che destinano gli immobili a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Tra l’altro, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti si va oltre, in quanto l’esenzione si estende agli anni 2021 e 2022.