Caduta di calcinacci e tegole
Fatto notorio è solo quello acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, anche se in una limitata zona del territorio nazionale, ed in esso non possono farsi rientrare quegli elementi di valutazione che richiedono un preventivo accertamento di dati particolari.
(Nella specie, il giudice del merito, al fine di escludere la imprevedibilità di un evento, aveva ritenuto che costituisse fatto notorio la circostanza che, in tutto il territorio di Napoli, lo spirare di vento, anche con carattere di violenza non eccezionale, provoca la caduta di tegole e calcinacci, senza alcun riferimento a particolari zone o particolari edifici fatiscenti. La S.C. enunciando il principio di cui alla massima ha accolto il ricorso).
Cassazione civile sez. III, 16/09/1980, n.5277
Caduta di calcinacci sulla pubblica via
Nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art. 677 c.p.) rientra nella nozione di pericolo di rovina anche una situazione che riguardi una parte dell’edificio, lesionata in modo da minacciare la caduta di materiale sulla pubblica via e da rappresentare un concreto pericolo per le persone. (Nel caso di specie si trattava dei balconi, lesionati in modo da minacciare la caduta di calcinacci sulla pubblica via).
Cassazione penale sez. I, 07/03/2007, n.12721
Danni causati dalla caduta di calcinacci
La responsabilità da cose i custodia del condominio include anche i danni causati dalla caduta di intonaco e\o calcinacci dai balconi privi di manutenzione e non sottoposti a lavori in quel periodo.
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 24/07/2020, n.1189
Caduta di calcinacci e tutela della pubblica incolumità
In ragione dell’urgenza di intervenire, l’amministratore poteva sottoscrivere il contratto per l’esecuzione dei lavori senza autorizzazione dell’assemblea. Deve ritenersi che l’amministratore diligentemente e tempestivamente si sia adoperato ed attivato, a seguito dell’intervento e della diffida dei VV.FF., al fine di preservare e tutelare le parti comuni dell’edificio, e non solo la pubblica incolumità esposta alla caduta di grossi calcinacci e tegole ma gli stessi condomini proprietari, esposti al rischio di azioni di risarcimento danni nei loro confronti da parte di terzi.
Tribunale Bari sez. III, 27/05/2016, n.2924
Attività pericolosa: la modalità dell’esecuzione
I lavori di controllo e verifica di ancoraggio dell’intonaco delle facciate di un edificio, se comportano la caduta al suolo di calcinacci, costituiscono, per le modalità della loro esecuzione, attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Giudice di pace Perugia, 25/07/1997
Caduta di calcinacci e danni all’autoveicolo
Il mandatario a vendere un autoveicolo che, in sosta, abbia subito danni per la caduta di calcinacci da un edificio, è legittimato a chiederne il risarcimento ancorché non ne sia il proprietario, purché dimostri che il dovere di custodia della cosa altrui ha avuto un’incidenza negativa sulla sua sfera patrimoniale per colpa di un terzo.
Pretura Chieti, 22/05/1996
Caduta accidentale di calcinacci e responsabilità
Premesso che l’impresa edile esercita un’attività pericolosa da cui, ai sensi dell’art. 2050 c.c., va esente se prova di aver tutto il possibile per evitare il danno, se l’evento lesivo si è verificato perché nella serie causale si è inserita l’attività umana, la responsabilità è quella propria da custodia regolata dall’art. 2051 c.c., il quale considera come causa esimente il fortuito, il fatto del terzo o quello stesso danneggiato. In definitiva il danno deve essere stato prodotto da qualcosa che è all’esterno dell’influenza del proprietario/custode.
(Nel giudizio di opposizione al verbale di irrogazione di sanzione amministrativa, è risultata carente la prova che un evento esterno all’influenza dell’imprenditore aveva causato la caduta accidentale di calcinacci dalla carrucola sollevata dal montacarichi).
Giudice di pace Bari, 11/06/2010, n.5048
Caduta di calcinacci e transennamento del marciapiede
Posto che l’adozione di una misura precauzionale (nella specie, transennamento di marciapiede per caduta di calcinacci da un edificio) costituisce mera attività materiale del comune in mancanza di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il proprietario dell’immobile non è tenuto a rimborsarne il costo né è responsabile in via indiretta per rovina di edificio.
Cassazione civile sez. I, 28/11/1992, n.12727

