PER LOCAZIONI E SANIFICAZIONE SCADENZA AL 31 DICEMBRE
Cessione crediti al countdown
Èpartito il countdown per l’utilizzo dei crediti ceduti relativi ai bonus locazioni ed a quello per la sanificazione. Entro il 31 dicembre i cessionari, coloro che hanno acquisito dai beneficiari sia i crediti derivanti dai bonus sulle locazioni di immobili, sia quello per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, dovranno spendere tramite utilizzo in compensazione gli importi incamerati pena perdita della possibilità di fruire del credito stesso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sempre entro il 31/12, i cessionari hanno comunque la facoltà di cedere nuovamente il credito acquisito. In questo caso però la patata bollente passa nelle mani del nuovo cessionario che dovrà rispettare comunque il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2020 per l’utilizzo del bonus acquisito.
Questa fortissima limitazione alla fruizione dei crediti ceduti/acquisti è specificata all’articolo 122, comma 3 del dl 34/2020 (il decreto rilancio) che ha di fatto introdotto la possibilità di cedere a terzi, istituti di credito e altri intermediari finanziari compresi, i crediti d’imposta riconosciuti da una serie di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Il comma dispone che il credito d’imposta (ceduto) è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Anche l’agenzia delle entrate è intervenuta sulla tematica nelle circolari 14/E/2020 e 20/E/2020. Nei citati documenti di prassi infatti è stato indicato che «in relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso» Unico nodo da sciogliere è l’effettiva «decorrenza» del termine ultimo di utilizzo dei bonus. Nei provvedimenti attuativi, sia in quello relativo alla cessione dei bonus sulle locazioni, sia in quello per la cessione del bonus sanificazione, è indicato che i crediti ceduti possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno in cui «è stata comunicata la cessione». Così scritto sembrerebbe che i tempi decorrano dalla comunicazione da parte del cedente ma, come specificato dall’agenzia delle entrate nei provvedimenti attuativi n. 259854/2020 e n. 250739/2020, la cessione viene formalizzata solo dopo l’accettazione da parte del cessionario.
Dunque, solo dopo tale ulteriore comunicazione, da effettuarsi «esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità» il credito prende vita e diventa realmente spendibile. È logico quindi ritenere che, sebbene una comunicazione di una cessione da parte di un cedente possa avvenire entro il 31 dicembre 2020, qualora l’accettazione del cessionario venga eseguita a partire dal 1 gennaio 2021, il termine ultimo per l’utilizzo di tale credito incamerato sarà il 31/12/2021 e non il 31/12/2020.
Questa è una casistica che può diventare incredibilmente frequente da qui a fine anno in diretta conseguenza del provvedimento pubblicato il 14 dicembre 2020 (si veda ItaliaOggi di ieri) che ha aggiornato i modelli di cessione dei crediti derivanti dai bonus locazioni (in precedenza fermi al 1 luglio scorso). Tale aggiornamento ha reso cedibili i crediti derivanti dalle mensilità di fitti corrisposti relativi ai mesi da giugno a dicembre 2020 in conseguenza delle novità introdotte dal decreto agosto (dl 104/2020) dal decreto ristori e dal decreto Ristori bis (rispettivamente il dl 137 e il dl 149 del 2020).

