IL MIO 110% RISPONDE


Fornitori e cessionari rispondono in solido con i beneficiari

RESPONSABILITÀ A CARICO 


DEL BENEFICIARIO


Quesito


Nel caso in cui successivamente alla fruizione del Superbonus 110, venga accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è prevista una responsabilità a carico del beneficiario della detrazione? 


Risposta


Successivamente alla fruizione del Superbonus 110, l’agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo effettuata in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli Uffici, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione si sensi della normativa di riferimento. All’esito dei suddetti controlli, come espressamente indicato nell’art. 121, co. 5, del dl Rilancio, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’agenzia delle entrate procede al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo. Il successivo comma 6, del medesimo art. 121 sopra richiamato, poi, specifica ulteriormente che, in presenza di concorso nella violazione, ai fini della corresponsione dell’importo della detrazione e dei relativi interessi è altresì prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, così come dei cessionari. Sempre in caso di concorso, sarà inoltre applicato l’art. 9, co. 1, del dlgs 472/1997 in tema di sanzioni.


CESSIONE PARZIALE 


DEL CREDITO


Quesito


Si può cedere parzialmente il credito derivante da 110, previo utilizzo dello stesso da parte del cedente ? Si può cedere in via frazionata? 


Risposta


Per quanto riguarda la prima questione posta, l’art. 121 del dl Rilancio, al comma 1-bis stabilisce che l’opzione circa la possibilità di cessione del relativo credito di imposta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, laddove, per gli interventi interessati dalla disciplina, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi al almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Posto quanto sopra, l’amministrazione finanziaria, sia nella circolare n. 24 dell’8 agosto 2020, sia nel successivo provvedimento attuativo emesso nel medesimo giorno, ha precisato come l’opzione in questione possa essere inoltre esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute nel periodo di riferimento relativo agli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Quanto invece alla seconda questione, occorre effettuare una specifica. La stessa agenzia delle entrate, infatti, nei documenti sopra richiamati, ha precisato che, nell’ipotesi di cessione parziale del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. In conclusione, ferma restando la possibilità di cessione parziale, nell’ambito di tale (avvenuta) cessione, l’opzione non è consentita in via frazionata, riferendosi, al contrario, a tutte le rate residue.


LOCAZIONE, INTERVENTO 


TRAINATO E SUPERBONUS


Quesito


Sono locatario di un appartamento in condominio. L’assemblea dei condòmini ha deliberato di rifare il «cappotto» dell’edificio accedendo alle agevolazioni Superbonus. Posso accedere alle detrazioni maggiorate per la sostituzione degli infissi nel mio appartamento?


Risposta


Come espressamente chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 24/E/20, paragrafo 1.2., i soggetti beneficiari dell’agevolazione de qua devono:


1) possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),


ovvero


2) detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.


Posto quanto sopra, ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, la maxi detrazione è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. lavori trainanti), ovvero:


1) coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio;


2) installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore;


3) interventi antisismici o di riduzione di rischio sismico (c.d. Sismabonus).


L’agevolazione fiscale in questione spetta anche per ulteriori tipologie di interventi, detti “trainati”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati. In linea con quanto sopra evidenziato, il lettore potrà beneficiare della misura agevolativa de qua a condizione che l’intervento di sostituzione degli infissi (qualificato come trainato) sia effettuato congiuntamente all’intervento trainante previsto.