IL CUMULO
Gli interventi antisismici danno accesso al bonus mobili
Combinazione possibile
Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il superbonus può fruire anche del bonus mobili. È chiarito nella risposta delle Entrate al paragrafo 5.1.7 della circolare 30/2020. Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir è la disciplina generale di riferimento e che, per accedere
al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti
alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
Testo unico dell’edilizia, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus, nonché per le spese
del superbonus. Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui i contribuenti titolari delle detrazioni, al posto della fruizione diretta, optino per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito
ISOLAMENTO TERMICO
Nel condominio di più edifici lavori anche su un fabbricato
La limitazione
In un condominio composto da più edifici
si possono effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo un palazzo, a condizione che, – per l’edificio oggetto di intervento – precisano le Entrate nella circolare, siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe
è da verificare, mediante Ape convenzionali, ante e post intervento.
La possibilità di fruire del superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari, resta riservata
ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dell’intervento
L’AMPLIAMENTO
Impianti da installare anche sulle pertinenze
Le opzioni
Gli impianti fotovoltaici agevolati con il 110% possono essere installati sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Inoltre, l’installazione può essere effettuata anche sulle pertinenze. Il superbonus, pertanto, spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, per esempio, pannelli solari sulle pensiline di un parcheggio aperto. Il limite di spesa di 48mila euro è da intendersi «distintamente riferito» agli impianti solari fotovoltaici e ai sistemi di accumulo. Inoltre, «è riferito all’edificio nel suo insieme» e non «per singola unità immobiliare» (risposta 2 data dal Mise a Telefisco 2020 sul 110%)
SOCIETÀ SEMPLICI
Soci e amministratori possono usare l’agevolazione
Condizioni precise
Possono fruire del superbonus, oltre ai titolari dell’impresa agricola e agli altri soggetti tradizionalmente ammessi (comproprietari, familiari conviventi, affittuari, conduttori eccetera), anche i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del Dl 557/1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. Il “via libera” è legato ad alcune condizioni. In primo luogo gli interventi devono essere effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre, l’unità immobiliare deve essere loro assegnata dalla società semplice sulla base di un titolo idoneo (circolare n. 24/E/2020), per esempio con un verbale di assegnazione dell’immobile da parte dell’assemblea della società, debitamente registrato prima dell’inizio dei lavori)
VILLETTA A SCHIERA
Il teleriscaldamento non osta all’autonomia funzionale
Allaccio alla rete
Spazio anche per un quesito che riguarda la tipologia della villetta a schiera. La domanda è se, ai fini del supebonus, questa può essere considerata «funzionalmente indipendente» anche se è allacciata
a un sistema di teleriscaldamento,
gestito da un supercondominio, che serva anche altre unità immobiliari e che, oltre a riscaldare l’immobile, fornisca acqua calda.
La risposta è sì perché, in sostanza, l’allaccio alla rete di teleriscaldamento consente
la fornitura del servizio tramite una infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Inoltre, nel caso di collegamento alla rete di teleriscaldamento, l’unità immobiliare è dotata di uno scambiatore di calore e di un contatore
del calore prelevato dalla rete di teleriscaldamento. Pertanto, si può ritenere «funzionalmente indipendente»
IMMOBILI VINCOLATI
Sono cumulabili le detrazioni al 19% e gli interventi al 110
Con il superbonus il limite è 96mila euro
Un altro quesito riguarda le detrazioni (pari al 19%) sugli immobili vincolati basata sull’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir per sapere quali interventi trainanti, ammessi al superbonus, è possibile cumulare insieme a questa particolare agevolazione.
La risposta delle Entrate spiega che
sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al superbonus (96mila euro per unità per ciascun anno), è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà.
Oltre il limite di spesa ammesso al superbonus, invece, la detrazione
nella misura del 19%, in base all’articolo 15 del Tuir, è calcolata sull’intero importo
eccedente
MASSIMALI
Se la spesa supera il tetto l’eccedenza non è detraibile
Limiti rigorosi
Può accadere che la spesa sostenuta per l’intervento agevolato con il superbonus (relativamente all’ecobonus) sia eccedente il costo massimo unitario indicato all’allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020. Cosa che accade, per esempio, in un condominio con 10 unità che deliberi una spesa di 170mila euro per
la «sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti» con «impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A».
Il massimale, in questo caso, sarebbe
di 150mila (15mila per unità immobiliare).
Non è possibile sfruttare la parte eccedente (20mila euro) per beneficiare
di altre agevolazioni, anche se sarebbero spese valide ai fini della detrazione
del 65 per cento
PERTINENZE E CASE «DI LUSSO»
Calcolo ampio per il limite con le unità in condominio
Ammesse anche le case in categoria A1
Per gli interventi agevolati con il superbonus del 110% effettuati su parti comuni condominiali, la norma prevede che il relativo limite di spesa sia moltiplicato per il «numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio», pertanto, il calcolo del limite massimo applicabile a questi lavori va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Secondo la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, però, queste non devono essere «collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi». Le pertinenze rilevano indipendentemente se servite o meno dall’impianto termico. L’Agenzia ha chiarito
che debbano essere considerate anche
le unità immobiliari di categoria A/1
presenti nell’edificio e se gli interventi sono realizzatisu condomini con superficie residenziale superiore al 50%, anche le unità immobiliari non residenziali (per esempio strumentali o merce)

