Studi di prefattibilità sul 110%

Compensi ai professionisti per il 110% con ampio spazio alla prefattibilità allo scopo di non determinare un eccessivo onere al contribuente. Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’attività prestata in relazione al Superbonus, il professionista non dovrà procedere ad una pedissequa applicazione degli esempi di calcolo, ma dovrà valutare di volta in volta quali sono «la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori» . Il limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al superbonus non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile. E nella determinazione del corrispettivo i professionisti dovranno «rapportare il quadro prestazionale, previsto nella determinazione del limite massimo, alla specificità della prestazione professionale svolta e al suo grado di esecutività». Lo si legge nelle Linee guida per la determinazione dei corrispettivi messe a punto dalla Rete professioni tecniche e diffuse ieri. In una nota di accompagnamento si ricorda che il decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste fa esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al dm 17 giugno 2016. Il riferimento è agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape) e per l’asseverazione. Le Linee guida intervengono a fornire indicazioni operative sulla quantificazione del corrispettivo affrontando nella prima parte la determinazione per le attività legate al superbonus. Quindi analizzando in dettaglio come si determina il corrispettivo per ecobonus (Ape convenzionale iniziale; progettazione e direzione dei lavori; Ape convenzionale finale; asseverazione) e sismabonus (certificazione di vulnerabilità sismica; progettazione e direzione dei lavori; collaudo statico; asseverazione). Infine, spiegando come si determina il corrispettivo per lo studio di prefattibilità per ecobonus e sismabonus. Il documento, che contiene anche una serie di esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo, pone particolare attenzione alla fase iniziale, definita di prefattibilità, in cui il contribuente ha la necessità di conoscere se vi siano i requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del credito d’imposta. Per dare risposta «al legittimo e necessario quesito deve essere svolta un’attività professionale che nel caso in cui accertasse la mancanza dei requisiti, comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente. Pertanto, al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente», si legge nelle Linee guida, «vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l’eco e sia per il sismabonus. Le attività minime professionali previste nella prefattibilità, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all’esistenza dei requisiti». Nel caso in cui l’attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo e sia quindi possibile usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta. Per le asseverazioni il documento distingue tra una asseverazione svolta dallo stesso direttore dei lavori in continuità con l’incarico in corso e l’asseverazione effettuata da persona terza ed estranea all’esecuzione dei lavori, individuando nel primo caso si è utilizzato l’aliquota del certificato di regolare esecuzione e nel secondo caso quella del collaudo tecnico amministrativo.