È possibile la demolizione di un abuso edilizio fatto da persona senza reddito e in precarie condizioni di salute?
L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio può essere impartita in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni dalla realizzazione del manufatto illecito. A differenza infatti del reato, e quindi della sanzione penale, l’ordine di demolizione non cade mai in prescrizione.
Ma che succede se il proprietario dell’immobile è malato, solo e privo di reddito sufficiente per andare a vivere altrove? La Cassazione, con una recente sentenza, si è pronunciata su tale delicato aspetto [1]. Dinanzi ai giudici si è posto il problema di contemperare le esigenze di tutela del territorio con quelle di sopravvivenza del trasgressore. La domanda che è stata posta è la seguente: può ritenersi proporzionata la sanzione della demolizione dinanzi a una persona in precarie condizioni socio-economiche e di salute? Si può ordinare la demolizione di un abuso edilizio se il proprietario è malato e povero?
Nella sentenza in commento, si legge che l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo, adibito ad abituale abitazione di una persona, corrisponde all’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU ed è applicabile anche da parte del giudice italiano.
Tale principio di proporzionalità impone di contemperare l’esigenza del rispetto del territorio con il sacrificio richiesto al privato.
Alla luce di ciò, la Cassazione spiega che le condizioni socio-economiche e di salute del proprietario dell’immobile abusivo assumono un significato apprezzabile ai fini della verifica del rispetto del principio di proporzionalità nell’esecuzione del provvedimento di abbattimento di un edificio.
Del resto, sempre in attuazione del principio di proporzionalità, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che non si debba per forza demolire un abuso edilizio di piccole dimensioni. Ed ancora, se si tratta di una minima difformità dell’opera rispetto alla concessione edilizia e la demolizione della sezione irregolare è impossibile (ad esempio, perché potrebbe pregiudicare la stabilità dell’intero edificio) essa viene sostituita con una sanzione pecuniaria inflitta nei confronti dell’autore dell’abuso stesso. Di tanto abbiamo già parlato nell’articolo Abuso edilizio: niente demolizione per piccole violazioni.
Il principio di proporzionalità sancito a livello europeo ha fatto scattare, a livello nazionale, un vero e proprio dovere per il giudice di valutare attentamente non solo le ragioni della difformità dell’opera ma anche le condizioni del suo proprietario.
Questo non significa che il giudice abbia un potere discrezionale e che sia totalmente libero di stabilire cosa far demolire e cosa invece salvare dall’abbattimento. In tale valutazione che è chiamato a fare, il magistrato deve rispettare alcuni precisi criteri guida, come ad esempio il rispetto della vita privata, familiare e del domicilio di una persona, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell’attività edificatoria da parte dell’interessato (si pensi a una persona che commette l’abuso edilizio per ignoranza) e le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dello stesso, condizioni che gli impedirebbero di andare a vivere altrove nel caso in cui l’immobile dovesse essere abbattuto.

