Gli aggiornamenti
Come ampiamente detto, il Bonus facciate è stato prorogato anche nel 2021. Dunque, chi realizza interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna ha diritto alla detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute non solo nel 2020, ma anche nel 2021.
Ovviamente, ci sono regole e paletti, che nell’ultimo vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021 sono stati aggiornati.
Rivediamo allora lo stato dell’arte.
Cos’è il Bonus facciate
Il Bonus facciate consiste in un’agevolazione fiscale, ovvero in una detrazione d’imposta, del 90%, da ripartire in 10 quote annuali costant, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (vedi scheda seguente).
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate per zone A e B
Come detto, il Bonus facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili posti nelle zone A e B indicate nel decreto ministeriale, o in zone a queste assimilabili, come da normativa regionale e regolamenti edilizi comunali.
* La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
* La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
* Sono esclusi dall’agevolazione gli edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F (in sostanza i nuovi quartieri, le aree industriali e quelle ad uso agricolo).
Bonus facciate: a chi interessa
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Bonus facciate: i lavori ammessi
Beneficiano del Bonus facciate 2021 i lavori realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. L’accesso alla detrazione fiscale del 90% è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Rientrano nel conteggio per l’agevolazione anche le spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali, l’installazione dei ponteggi, l’Iva relativa i lavori e all’acquisto del materiale, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.
Come detto, requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile.
Bonus facciate: il cappotto termico
Se i lavori di rifacimento della facciata influiscono sulla tenuta termica (o nel caso coprano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio), per ottenere il bonus si devono rispettare:
* i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
* i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010).
Bonus facciate: la documentazione
Il vademecum dell’Enea sul bonus facciate e sull’ecobonus, aggiornato al 25 gennaio 2021, spiega che il contribuente che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus» (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E). Questo significa che le verifiche e i controlli sul rispetto dei requisiti devono essere fatti applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus. Quindi, si deve acquisire e conservare:
* l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (in sostituzione, vale anche quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto). Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
* l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
* la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
* le schede tecniche dei materiali impiegati;
* per i lavori «influenti dal punto di vista termico» o eseguiti su più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», che non deve essere inviata all’Enea.
All’Enea, invece, deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere la scheda degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.

Bonus facciate: la cessione del credito
Il decreto Rilancio ha previsto anche per il Bonus facciate la possibilità di cedere il credito al posto dell’utilizzo diretto della detrazione. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura.
Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.