Concessione siglata e non perfezionata,
sì al bonus negozi per i canoni pagati
18 Febbraio 2021
L’esercente che ha versato al Comune l’indennità di occupazione dei locali può beneficiare dell’agevolazione, considerando che l’aiuto è finalizzato a contenere la riduzione dei ricavi
affitto
È possibile fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione (articolo 28 del Dl “Rilancio”) con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, corrisposta dall’istante al Comune per la concessione di occupazione dell’immobile, anche se il rinnovo di tale concessione, nonostante già siglato, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia e non quindi ascrivibili alla negligenza dell’istante, deve essere ancora perfezionato. Il chiarimento arriva con la risposta n. 120 del 18 febbraio 2021.

La società istante esercita la propria attività presso alcuni locali del Comune a seguito di regolare concessione, scaduta, però, nel 2016. L’istante fa sapere che nel 2020 lo stesso Comune ha avviato l’iter istruttorio della pratica per il rinnovo della concessione, che ad oggi è in attesa di essere perfezionato a causa delle lungaggini prodotte in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
La società precisa, inoltre, di aver pagato l’importo richiesto a titolo di indennità provvisoria per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e che provvederà a pagare l’importo richiesto a titolo di indennità anche per i successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre. Chiede, pertanto, se in relazione a tali versamenti può fruire del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda.

L’Agenzia dopo aver ripercorso la normativa sul bonus “affitti”, inclusa l’estensione del beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, prevista dall’articolo 8 del Dl n. 137/2020, precisa che l’intenzione del legislatore chiaramente è quella di introdurre un’agevolazione per far fronte alle difficoltà economiche degli esercenti, dovute alla riduzione di ricavi e alle spese, fra cui canoni di locazione, leasing o concessioni, durante il periodo di pandemia.

In considerazione di tale ratio legis, il rapporto tra tra le parti in causa, dal quale scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità può assimilarsi ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a cui si riferisce l’articolo 28 del decreto “Rilancio”.
L’istante di conseguenza, a parere dell’Agenzia, avendo pagato l’indennità provvisoria corrisposta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, potrà fruire del credito di imposta in argomento, in attesa che la concessione comunale siglata diventi operativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.