L’alternativa alla cessione a banche e imprese
Cedere il credito d’imposta a familiari, amici e conoscenti. Il chiarimento dell’agenzia delle Entrate era arrivato il 20 ottobre 2020, archiviando le restrizioni dettate dal Fisco nel 2018, quando per acquisire il credito era necessario che il soggetto avesse un collegamento di qualche tipo con l’intervento di ristrutturazione. Si è semplificata così la cessione di chi vanta un credito relativo agli interventi effettuati nel 2020 e 2021 perché, come sappiamo, non sempre le ditte che effettuano i lavori accettano il credito (di fatto evitando al proprietario di saldare le fatture) e anche le banche spesso pongono paletti (sono molte quelle che accettano crediti solo a partire dai 10.000 euro in su), oltre a richiedere moltissima documentazione.
Ecco che allora cedere il credito a un famigliare o a un amico può essere la soluzione più rapida. Ma come si fa? Lo abbiamo chiesto a Roberto Cordeiro Guerra, avvocato e professore di diritto tributario all’Università di Firenze. Ecco passo per passo come muoversi all’interno di un meccanismo non sempre chiaro e immediato.
Come funziona il credito d’imposta?
L’imposta rappresenta normalmente un debito del contribuente verso lo Stato, “ma solo se il contribuente ha versato un importo maggiore del dovuto sorgerà a suo favore un credito d’imposta”, spiega Cordeiro Guerra. “Il legislatore qualche volta utilizza il credito d’imposta per agevolare certi investimenti: chi le effettua ha diritto ad un credito d’imposta, pari ad una percentuale dell’investimento, che si potrà utilizzare a scomputo di quanto dovuto allo Stato, normalmente in quote costanti in un certo numero di anni successivi (ad esempio: 10)”. In questo caso, il credito d’imposta diventa di fatto un contributo all’investimento riconosciuto dallo Stato: “con la differenza che esso, invece di erogare direttamente e subito il contributo, riconosce al contribuente un credito spalmato in più esercizi, che negli anni successivi andrà a diminuire quanto incassato dall’erario”.
Quali sono le novità introdotte dal decreto Rilancio?
“Prima dell’intervento del 2020 i crediti di imposta per i bonus ordinari erano detraibili in dieci anni e non cedibili”, spiega Cordeiro Guerra. “Con il decreto Rilancio, permettendo la cessione del credito di imposta da parte del contribuente che ne è titolare, gli si consente di monetizzarlo subito: egli incassa immediatamente il corrispettivo della cessione del credito (ad esempio 90 a fronte di un credito di 100) e sarà poi l’acquirente del credito ad utilizzarlo nei dieci anni successivi. Inoltre, con l’introduzione del superbonus, si è arrivati addirittura a concedere un contributo (pari al 110%) maggiore dell’investimento effettuato”. Ma c’è un altro elemento importante da sottolineare: “di regola, l’acquirente il credito non risponde verso il Fisco se il credito dovesse risultare in seguito a controlli non spettante a chi glielo ha ceduto”.
Va detto, che il successo di incentivi di questo tipo è in genere legato alla semplicità di accesso ed alla sicurezza della spettanza. Purtroppo, evidenzia Cordeiro Guerra, “il meccanismo del super bonus 110% appare eccessivamente complesso: meglio sarebbe stato prevedere un importo minore ma una regolamentazione più snella e certa dei requisiti di spettanza.”
Il credito di imposta relativo ai bonus è possibile cederlo anche a un familiare o a un amico?
“Sì, è senz’altro possibile cedere il credito d’imposta spettante ad un familiare o a un conoscente”, ma è bene sottolineare che “la cessione del credito è una novità prevista solo per i soggetti che nel 2020 e 2021 sostengono spese che danno diritto ai bonus ordinari o superbonus (110%)”, chiarisce Cordeiro Guerra. “La normativa Superbonus prevede che il beneficio spetti solo a persone fisiche, mentre per i bonus ordinari spetti anche alle società” (si veda la circolare n. 34/2020 Agenzia delle Entrate).
Questi soggetti, in luogo della detrazione dalle imposte dovute in 5 anni per il superbonus o 10 in caso di bonus ordinari, possono:
1) Chiedere al fornitore uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto pari alla detrazione spettante e di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Il fornitore che accetta ha facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti.
2) Cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti: istituti di credito e finanziari e qualsiasi altro soggetto, sia esso persona fisica (compresi i familiari) o persone giuridiche, quali società ed enti. Importante: non è necessaria la sussistenza di un collegamento del cessionario con il rapporto/intervento che ha dato origine alla detrazione.
Come detto, i soggetti che ricevono il credito hanno a loro volta facoltà di successive cessioni.
LA GUIDA
Superbonus casa, cessione del credito a familiari e privati: come funziona. La scadenza del 16 marzo
di Massimiliano Jattoni Dall’Asén e Roberto Cordeiro Guerra10 marzo 2021
5/9
E’ possibile cedere una sola parte del credito o si è obbligati a cedere l’intero importo?
“Tendenzialmente, il meccanismo di cessione sembrerebbe riferito all’intero importo del credito”, spiega Cordeiro Guerra. “Sul punto della cessione parziale del credito non esiste ancora un orientamento chiaro e definitivo dell’Agenzia. Un’eccezione è prevista per il caso di detrazioni riconosciute sull’importo residuo di crediti d’imposta relativi a spese effettuate prima del 2020, per i quali la cessione sembra poter essere effettuata proprio per questo importo”.
Bonus ordinari: la procedura e i documenti richiesti per attuare la cessione del credito totale o parziale a un familiare o a un conoscente
La documentazione:
E’ necessario essere in possesso della documentazione riguardante i lavori eseguiti (abilitazioni amministrative locali se necessarie, fatture, bonifici «parlanti», autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese su cui è calcolata la detrazione spettante non ecceda i limiti previsti dalle norme).
La forma della cessione:
Ferma la libertà delle parti di regolare come credono i patti tra di loro (con o senza atto scritto), il legislatore fiscale ha stabilito che:
– il cedente (personalmente o tramite professionista abilitato o CAF) comunica la cessione su un modello apposito da trasmettere in via telematica sulla piattaforma cessione crediti attiva dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;
– il cessionario (contribuente terzo che riceve il credito di imposta) accede al suo cassetto fiscale, visualizza gli estremi del credito ceduto e provvede ad accettarlo o rifiutarlo. Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.
Bonus 110%: la procedura e i documenti richiesti per attuare la cessione del credito totale o parziale a un familiare o a un conoscente
La documentazione:
Anche in questo caso occorre essere in possesso di tutta la documentazione riguardante i lavori eseguiti, come nel caso dei bonus ordinari, alla quale si aggiungono le asseverazioni previste dalle legge (miglioramento classe energetica o diminuzione classe di rischio sismico) e del visto di conformità rilasciato dai professionisti abilitati o dal CAF che attesti la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Inoltre, prima della comunicazione della cessione è necessario che siano state trasmesse telematicamente ad ENEA le asseverazioni rilasciate sui lavori.
La forma della cessione:
E’ analoga a quella del bonus ordinario, con la sola differenza che la comunicazione sull’apposito modello predisposto dall’Agenzie delle entrate può essere trasmessa solo dai professionisti che possono rilasciare il visto di conformità.
“È comunque opportuno e consigliabile”, conclude Roberto Cordeiro Guerra, che le parti (cedente e cessionario) stabiliscano in un apposito contratto di cessione la regolazione dei rispettivi obblighi nascenti in capo a ciascuno di modo da poter garantire la tutela dei rispettivi diritti”.

