A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro
Con la sentenza n. 5166 del 24 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha stabilito che l’assemblea non può impedire che l’amministratore di condominio abbandoni il suo incarico. Una delibera del genere non può neanche essere impugnata, dal momento che in tale ipotesi viene a mancare un apprezzabile interesse giuridico a rimuovere un atto che non produce effetti per i condòmini ed il condominio.
Nella vicenda in esame, alcuni condòmini, dopo aver esperito la preliminare procedura di mediazione senza alcun esito positivo, citavano in giudizio il condominio, affinché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità o, in via subordinata, l’annullamento della deliberazione con cui la compagine condominiale si era opposta alle dimissioni dell’amministratore.
Gli attori asserivano che l’assemblea era stata convocata da un soggetto non legittimato, ovvero dal presidente del consiglio di condominio, al di fuori dei casi contemplati dal regolamento, tra l’altro, senza rispettare il termine di convocazione previsto ex lege; inoltre, i condòmini sostenevano che non vi era corrispondenza fra la delibera adottata ed il relativo punto indicato all’ordine del giorno.
Il giudice capitolino, richiamando consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermava che, affinché sia impugnabile, la delibera deve essere “idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cass. Civ., sent. n. 10865/2016). Inoltre, “il condomino, il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale” (Cass. Civ., sent. n. 6128/2017).
Le dimissioni dell’amministratore costituiscono atto unilaterale che non richiede accettazione, e “il rifiuto delle dimissioni espresso dall’assemblea altro non può essere qualificato se non in termini di esortazione all’amministratore a continuare nel suo incarico, e dunque a ritirare le dimissioni, e null’altro non potendo impedire all’amministratore di dimettersi”.
Infine, per il Tribunale di Roma, la delibera impugnata, anche se adottata da un’assemblea illegittimamente convocata, non era impugnabile per carenza di interesse, non essendo idonea a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di sorta in capo ai condòmini e potendo essere assimilata alle delibere dal contenuto programmatico o esortativo, cioè alle delibere che delineano obiettivi pur non essendo idonee ad assumere contenuti in alcun modo vincolanti per la comunità dei condòmini. In sostanza, l’assemblea si era riunita ma, in senso stretto e tecnico, nulla aveva deliberato.
In virtù di ciò, il giudice capitolino rigettava la domanda degli attori.
fonte quotidianodelcondominio.it

