Assemblea condominiale: l’ordine del giorno deve essere preciso
Quotidiano Del Condominio
A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro
Non sono valide le decisioni dell’assemblea condominiale assunte in virtù della dicitura all’ordine del giorno “varie ed eventuali”. Ad affermare ciò è stato il Tribunale di Genova con la sentenza n. 221 del 2 febbraio 2021.
La vicenda traeva origine dalla citazione in giudizio da parte di alcuni condòmini dell’amministratore pro tempore di un condominio di Chiavari. Gli attori domandavano l’annullamento di due delibere adottate dal condominio; per la loro parziale connessione oggettiva e soggettiva, i due procedimenti venivano riuniti.
Dopo che i condòmini ottenevano l’annullamento della prima delibera, per il fatto che l’amministratore non aveva provato di aver comunicato l’avviso di convocazione a tutti i condòmini, in violazione degli artt. 1136 e 2697 c.c., il giudice di prime cure procedeva all’esame dei punti all’ordine del giorno impugnati dagli attori, specie a quello del punto n. 6 indicato con la dicitura “varie ed eventuali”.
Più precisamente, l’assemblea aveva deciso che l’attore non avesse diritto al parcheggio di autovetture nel cortile del condominio, esonerandolo dalle relative spese. Questa decisione, però, non era stata preventivamente indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria con uno specifico O.d.G.
Il giudice, nel dichiarare la decisione in questione illegittima, richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della validità delle decisioni adottate dall’assemblea di condominio, è necessario che l’ordine del giorno indichi specificatamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (Cass. Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806, Cass. Civ., sez. II, 19/10/2010, n. 21449).
Del resto, il nuovo art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile, al comma 3, dispone che l’avviso di convocazione deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, della data dell’adunanza in prima convocazione, nonché dell’ora e del luogo in cui la stessa si svolgerà (oppure, qualora sia prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà) e deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata.
Dunque, devono sussistere tutti gli elementi necessari per garantire una partecipazione informata di tutti i condòmini, i quali devono conoscere dettagliatamente gli argomenti da trattare e, conseguentemente, decidere se parteciparvi o meno.

