Installazione canna fumaria: ultime sentenze

Le ultime pronunce giurisprudenziali su: lavori di ristrutturazione edilizia; appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale.

Installazione canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino
In tema di condominio, l’installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino, in appoggio su di un muro o facciata comune, per costante insegnamento giurisprudenziale, non costituisca innovazione, secondo l’accezione contenuta nell’art. 1120 c.c., non comportando un’alterazione dell’entità materiale del bene ovvero una sua trasformazione ovvero ancora una modifica della sua destinazione naturale, determinando, esclusivamente, un uso del bene più intenso e proficuo da parte del singolo della cosa comune, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 1102 c.c. che, pur dettato in tema di comunione in generale, è riferibile al condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.

Corte appello Torino sez. II, 29/07/2020, n.791

Incendio per difetto di installazione della canna fumaria
La responsabilità dell’incendio avvenuto in un cantiere, ove operavano diversi imprese appaltatrici, causato da un difetto di installazione della canna fumaria (nella specie: da una falla apertasi nella canna fumaria), non va attribuita all’impresa che si è occupata di eseguire lavori diversi dall’installazione della canna fumaria, ma a quella che si è effettivamente occupata della realizzazione e della successiva installazione della canna fumaria poiché, in fase di montaggio, avrebbe dovuto rilevare il danneggiamento subito dalla canna fumaria che ha originato la falla.

Tribunale Savona, 08/03/2018

Installazione canna fumaria su parte comune dell’edificio condominiale
L’installazione, ad opera di un singolo condòmino, di una canna fumaria su una parte comune dell’edificio condominiale è legittima laddove ciò avvenga nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 c.c., nonché di eventuali previsioni più restrittive poste da un regolamento di origine contrattuale.

Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2017, n.5088

Realizzazione di una canna fumaria modificativa della sagoma dell’edificio
Gli interventi edilizi consistenti nell’accorpamento di locali facenti parte di stabili diversi e nella realizzazione di una canna fumaria modificativa della sagoma dell’edificio interessato dalla relativa installazione, non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/11/2016, n.10819

Canna fumaria su facciata di edificio condominiale
Il diniego di sanatoria edilizia avente ad oggetto l’installazione di una canna fumaria su facciata condominiale non può avere come unica motivazione il fatto che la facciata stessa non sia di esclusiva proprietà del richiedente, in quanto l’art. 1102 cod. civ. (relativo all’uso della cosa comune) va interpretato nel senso che il singolo condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno di consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi estranei posti a esclusivo servizio della sua porzione, purchè non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.

Il provvedimento di diniego motivato con esclusivo riguardo alla circostanza che l’interessato richiedente non è proprietario esclusivo della facciata (senza fare riferimento alcuno alla violazione dei limiti sostanziali ex art. 1102 c.c.) è quindi illegittimo, in quanto di per sé la contitolarità del bene non preclude la possibilità per ogni condomino di utilizzare il bene stesso e apportarvi modifiche.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 28/10/2015, n.1475

L’installazione di una canna fumaria e il diniego dei condomini
L’installazione di una canna fumaria che interessi la facciata condominiale in corrispondenza della proprietà di altri condomini non richiede l’assenso di costoro, purché non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione.

(Fattispecie in cui il Tar ha ritenuto illegittimo e, quindi, annullato il provvedimento comunale di diniego che motivava solo con riguardo alla mancanza della “piena titolarità ad intervenire” derivante dal diniego espresso dagli altri condomini, senza tuttavia apprezzare l’impatto dell’opera sulla facciata interessata).

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 02/12/2014, n.1308

Muro perimetrale dell’edificio comune
Nel caso di installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale dell’edificio comune non può legittimamente invocarsi la violazione dell’art. 1102 c.c. giacché quest’ultimo articolo riconosce a ciascun condomino la facoltà di far uso della cosa comune anche apportando a essa delle modifiche per il migliore godimento laddove non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; né l’ulteriore norma sulle distanze di cui all’art. 906 c.c. attenendo, quest’ultima, all’apertura di vedute oblique e laterali sul fondo del vicino ma dovendo, semmai, rientrare nella disciplina di cui all’art. 890 c.c. a norma del quale chi intende realizzare le opere ivi previste, fonti di pericolo di danno, deve attenersi alle distanze stabilite dai regolamenti e in mancanza alle distanze necessarie a preservare il fondo del vicino da ogni “danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza”.

Tribunale Bari sez. III, 16/06/2014, n.2974

Normale tollerabilità delle immissioni
Il proprietario che lamenti – a ragione – il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo del vicino non è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di una servitù, ove necessaria alla eliminazione dell’inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni.

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, erroneamente, aveva ritenuto di poter effettuare il giudizio di bilanciamento, pur in presenza dell’accertamento di immissioni intollerabili, giudicando pretestuosa l’opposizione della ricorrente all’installazione di un canna fumaria, individuata, nel corso dell’istruttoria, come l’unico rimedio per evitare le immissioni).

Cassazione civile sez. II, 07/04/2014, n.8094

L’installazione di una canna fumaria sulla facciata comune del condominio
In materia condominiale costituisce opera lecita l’installazione di una canna fumaria sulla facciata comune, consentita ai sensi dell’art. 1102 c.c. Per costante orientamento della giurisprudenza, infatti, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

L’esecuzione di tale opera non costituisce innovazione ma una modifica lecita finalizzata all’uso migliore e più intenso previsto dall’art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro.

Tribunale Trento, 16/05/2013, n.432

Modifica del prospetto del fabbricato
L’installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d ), d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c ), dello stesso d.P.R., laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 01/10/2012, n.4005

Impianto ecocompatibile
È illegittima l’ordinanza di demolizione adottata in relazione all’installazione di una canna fumaria, relativa ad un impianto ecocompatibile a basso impatto ambientale alimentato con materiali biodegradabili, in quanto trattasi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico — funzionale e che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio, costituendo peraltro un volume tecnico.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 17/04/2012, n.391

Alterazione del decoro architettonico
Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima l’installazione di una canna fumaria che percorreva tutta la facciata dell’edificio condominiale, così da pregiudicare l’aspetto e l’armonia del fabbricato).

Cassazione civile sez. II, 11/05/2011, n.10350

Problemi alla canna fumaria
L’acquisto di immobile nel quale siano stati riscontrati problemi alla canna fumaria, rilevata inidonea all’installazione e all’uso corretto del camino, non implica una difformità dell’opera eseguita dall’appaltatore tale da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione.

La preclusione ad utilizzare un camino, ha infatti, una incidenza diversa rispetto ad esempio dal malfunzionamento del riscaldamento. Qualora poi dai documenti prodotti non risulti nemmeno che l’immobile dovesse essere dotato di canna fumaria per il funzionamento di un camino, nulla può essere eccepito all’impresa costruttrice.

Tribunale Monza sez. II, 07/06/2010, n.1675

Difetto di installazione di una canna fumaria
La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, comma 2, c.p.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com’e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni dell’edificio).

Cassazione penale sez. IV, 23/09/2009, n.39959

L’installazione di una canna fumaria di piccole dimensioni
Per l’installazione di una canna fumaria di piccole dimensioni è sufficiente l’autorizzazione, con la conseguenza che in mancanza di quest’ultima trova applicazione il relativo regime sanzionatorio dettato dalla l. reg. Veneto n. 61 del 1985 che prevede l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per i quali, dall’art. 94 della stessa legge, è contemplata l’applicazione della sanzione demolitoria.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 02/04/2009, n.1127

fonte laleggepertutti