Istituire il Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevedendo l’obbligo di iscrizione per tutti i soggetti che svolgono tale professione. E’ la proposta del leghista Paolo Tiramani che insieme ad una trentina di deputati del suo gruppo ha depositato una pdl alla Camera. “La proposta di legge recepisce le istanze avanzate dal Comitato per la formazione del Registro nazionale degli amministratori di condominio, al fine di regolamentare l’attivita’ di gestione dei condomini, come sollecitato nel corso degli anni da moltissimi professionisti che lavorano in modo serio, competente e specialistico e che hanno manifestato la necessita’ di istituire tale strumento”, si legge nella premessa. ”

Abbiamo avuto ottimi riscontri perche’ probabilmente e’ stata subito compresa la necessita’ di istituire un Registro Nazionale degli Amministratori di Condominio che sia gestito da uffici ministeriali, cosi’ come avviene in molti altri paesi europei”, spiega il presidente del Comitato Marco Abbate.

Oggi in Italia esistono circa un milione di condomini (fabbricati) e il numero degli amministratori, secondo una ricerca della Confederazione europea delle professioni immobiliari, e’ pari a circa trecentomila. “Presso i tribunali pendono circa due milioni di giudizi civili aventi ad oggetto contenziosi di natura condominiale e le associazioni di categoria sono cinquantadue, di cui solo diciassette sono iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico – si legge nella proposta di legge della Lega -.

Da questi dati emerge con chiarezza che la categoria non e’ in alcun modo tutelata. In considerazione del ruolo sempre piu’ rilevante che la figura professionale dell’amministratore di condominio riveste nel settore e tenuto conto delle implicazioni sociali, anche in considerazione della notoria penuria abitativa, l’istituzione del Registro nazionale consentirebbe di tutelare i diritti e gli interessi dei proprietari di immobili e dei conduttori e assolverebbe a una funzione di garanzia circa la professionalita’ dei soggetti esercenti, in forma singola o associata”.

Con l’articolo 1 della Pdl presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, viene istituito “il Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato ‘Registro’”. “Possono presentare domanda di iscrizione al Registro, purche’ in possesso dei requisiti soggettivi previsti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta’, i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea residenti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocita’, salvo il caso degli apolidi; i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalle associazioni di categoria, di cui all’articolo 2; i soggetti iscritti ad albi professionali affini”.

“La mancata iscrizione al Registro preclude l’esercizio dell’attivita’ di amministratore di condominio e di immobili. Il Registro e’ ripartito in sezioni territoriali su base provinciale. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione al Registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti in possesso di partita dell’imposta sul valore aggiunto che – si legge ancora nella Pdl -, alla medesima data di entrata in vigore, risultano aver esercitato continuativamente, per almeno due anni, la professione di amministratore di condominio o di immobile. L’iscrizione al Registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato, che deve contenere i dati anagrafici e fiscali, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il luogo presso il quale svolge in modo prevalente l’attivita’ professionale.

L’iscrizione al Registro e’ disposta con provvedimento del dirigente responsabile dell’ufficio competente, al quale spetta anche l’accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Con la medesima procedura sono disposti il rifiuto dell’iscrizione e la cancellazione dal Registro”. Ed inoltre: “Il provvedimento d’iscrizione al Registro e’ adottato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di rifiuto dell’iscrizione e di cancellazione dal Registro devono essere motivati e comunicati all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec”. Con l’art. 2 si prevedono corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di amministratore di condominio e di immobili; corsi di aggiornamento professionale per i soggetti gia’ iscritti al Registro, con la previsione dei relativi crediti formativi.

L’articolo 3 della proposta di legge recita: Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge che reca, in particolare la previsione delle modalita’ di formazione e di revisione del Registro, di istituzione di ulteriori sezioni del medesimo Registro oltre quelle di cui all’articolo 1, comma 4, qualora ritenute necessarie, e di pubblicazione del medesimo Registro in un’apposita pagina del sito internet istituzionale del Ministero della giustizia; l’individuazione degli ordini e dei collegi professionali affini ai fini dell’iscrizione al Registro; la fissazione delle norme comportamentali e professionali al cui rispetto e’ subordinata la permanenza dell’iscrizione al Registro”.

fonte quotidianodelcondominio.it