Cosa succede se al verbale vengono apportate delle modifiche a penna dopo la sua redazione?
Quotidiano Del Condominio

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Per fare accertare che una dichiarazione verbalizzata è stata aggiunta a penna posteriormente alla sottoscrizione del verbale dell’assemblea condominiale, occorre la querela di falso.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28509/2020.

Nel caso in esame, un ex amministratore di condominio citava davanti al Giudice di Pace il condominio che aveva amministrato per domandare la condanna al pagamento dei compensi arretrati e delle spese anticipate non ancora corrisposti. Il condominio evidenziava che, in momento successivo, l’attore aveva abusivamente aggiunto con penna e grafie diverse rispetto al restante testo, le somme richieste. Nonostante ciò, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea per lo stesso importo che risultava dal verbale assembleare.

A questo punto, la vicenda veniva sottoposta al vaglio del Tribunale, che rigettava l’appello del condominio, ritenendo che l’alterazione del verbale dell’assemblea configurasse un’ipotesi di “falsità materiale” e non ideologica. Conseguentemente, al fine di superare l’efficacia probatoria del riconoscimento di debito contenuto nel verbale, i condòmini avrebbero dovuto proporre querela di falso.

La vicenda approdava così in Cassazione, davanti alla quale il condominio asseriva che non fosse necessaria la proposizione della querela di falso, dal momento che la falsità era evidente; dunque, per i condòmini, non erano necessarie indagini istruttorie diverse dall’esame del documento, posto che si era in presenza di un conclamato falso materiale.

Secondo il Tribunale Supremo, “il verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicità del contenuto della scrittura)”.

Gli Ermellini, dichiarando il ricorso inammissibile, stabilivano che, poiché il condominio non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte da presidente e segretario al verbale assembleare ed avendo, dunque, il predetto verbale acquisito l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., “per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l’unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione”.