A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Il condòmino che detiene la cocaina nella cantina del condominio commette il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19704 del 29 gennaio 2021.

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello riconfermava, seppur rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del giudice di prime cure con cui l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto a fini di spaccio stupefacente del tipo di cocaina.

A questo punto, il caso giungeva in Cassazione davanti alla quale l’imputato, attraverso il difensore, lamentava con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla riconduzione dello stupefacente, ritrovato nella cantina del condominio dove lo stesso si era trasferito da poco tempo, della quale possedeva le chiavi.

Per la difesa non era stato preso in considerazione il fatto che la cantina, dove erano presenti oggetti di diverso tipo, si trovasse nella disponibilità di tutti i condòmini e che la circostanza che le buste ritrovate sul posto, contenenti lo stupefacente, fossero uguali a quelle ritrovate nell’appartamento dell’imputato era priva di efficacia probante.

Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, stabiliva che lo stesso si fondava su generiche asserzioni difensive, che rappresentavano la mera riproposizione di analoghe censure di merito già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte distrettuale e risultavano completamente sganciate da una puntuale critica logica al provvedimento impugnato. La sentenza impugnata risultava comunque coerentemente motivata, nella parte in cui valorizzava, ai fini della responsabilità penale, alcuni indizi univoci, e cioè:

la disponibilità della cantina, di cui l’imputato possedeva le chiavi e nella quale aveva posto anche altri suoi effetti personali;
il fatto che lo stesso imputato aveva affermato di sapere che la chiave in suo possesso era quella di accesso alla cantina;
il fatto che l’imputato aveva cercato di informarsi da una vicina sulla circostanza se i carabinieri stessero raggiungendo la cantina in questione;
il fatto che le buste bianche rinvenute nell’appartamento dell’imputato erano tagliate nello stesso modo delle buste trovate nella cantina e l’imputato era inspiegabilmente in possesso di una somma in contanti e del pennarello di colore nero usato per contrassegnare gli involucri contenenti la cocaina;
la non plausibilità dell’affermazione secondo cui nella cantina vi erano oggetti di altri condòmini, in quanto gli stessi avevano espressamente negato di avere la disponibilità della cantina in questione.

fonte quotidianodelcondominio.it