D.L. n.52/2021 e riapertura delle piscine condominiali
Quotidiano Del Condominio
A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, tra le varie misure relative alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, contiene la disposizione secondo cui a partire dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono ammesse le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Il Dipartimento dello Sport ha introdotto le nuove “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, che contengono le nuove disposizioni relative alla fruizione delle piscine pubbliche e private. Il nuovo Protocollo attuativo riprende quanto stabilito dalle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza.
Per quanto concerne le norme relative alle piscine condominiali, per accedere alle stesse occorre prendere appuntamento prenotabile in anticipo al fine di evitare il rischio di assembramenti e per contingentare il numero massimo di persone che possono accedere all’area intorno alla piscina. Inoltre, vigono i seguenti obblighi:
tracciare l’accesso alle strutture, utilizzando i dati dell’anagrafe condominiale;
rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
verificare all’ingresso che i condòmini che vogliano fruire di questa parte comune indossino la mascherina protettiva;
individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati.
Quanto, invece, alle precauzioni da rispettare, va innanzitutto sottolineato che occorre raggiungere la piscina condominiale già vestiti così da limitare cambi di indumenti.
È obbligatoria la collocazione di dispenser con soluzioni idroalcoliche in punti ben visibili all’entrata, nonché nelle aree di frequente transito per favorire l’igiene delle mani di tutti i frequentatori.
La densità di affollamento in vasca dove essere calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.
Inoltre, per garantire un livello di protezione dall’infezione, occorre assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso fra 1,0- 1,5 mg/I e del cloro combinato minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. I controlli sul posto dei suddetti parametri devono essere effettuati almeno ogni due ore.
Obbligatoria è poi anche la disinfezione regolare delle aree comuni, vale a dire cabine, spogliatoi, docce, servizi igienici, mentre le attrezzature vanno sanificate e successivamente disposte attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m fra soggetti che non appartengono allo stesso nucleo familiare o conviventi.
Importante è, infine, la figura dell’assistente ai bagnanti, il quale deve essere sempre presente al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è frequentata dai condòmini e dai loro eventuali ospiti e deve aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle inerenti gli interventi di salvataggio.

