Manutenzione impianto elettrico: ultime sentenze

Omissione di un’accurata e periodica manutenzione; spesa per la messa a norma dell’impianto elettrico condominiale.

Lavori straordinari sull’impianto elettrico condominiale
Ai fini dell’approvazione di lavori straordinari di ammodernamento dell’impianto elettrico condominiale che, per la loro realizzazione, necessitino di interventi da realizzarsi sulle singole unità abitative, è necessario che vi sia un’espressa approvazione dei proprietari delle stesse, non potendo le decisioni dell’Assemblea invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini.

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, n.14300

Interventi di miglioramento dell’impianto elettrico
Nell’ambito dei lavori straordinari, il condominio non può imporre i lavori in tutte le unità immobiliari anche se servono ad ammodernare l’impianto elettrico. Difatti, l’assemblea non ha il potere di invadere la sfera di proprietà dei singoli partecipanti, a meno di un’accettazione esplicita degli interessati.

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, n.14300

Impianto elettrico non a norma
Il difetto dell’impianto elettrico, non a norma rispetto alle normative vigenti, non rientra nella categoria delle riparazioni straordinarie di competenza del locatore, ma nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, secondo l’art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili e per il quale, il locatore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa al momento della consegna (ovvero l’impossibilità di venirne a conoscenza con la normale diligenza), è tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi stessi.

Tribunale Catania sez. V, 23/04/2019, n.1674

Installazione di impianto elettrico nell’appartamento locato
La materiale installazione dell’impianto elettrico, con il relativo contatore, in quanto integrante un intervento destinato a rimanere acquisito all’immobile, compete certamente al locatore, sul quale gravano anche le relative spese di installazione. Di conseguenza costituisce grave inadempimento del locatore non aver provveduto alla installazione con conseguente diritto del conduttore di ottenere la risoluzione ex art. 1453 c.c..

Tribunale Roma sez. VI, 12/04/2019, n.8054

Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico e usucapione
In tema di usucapione, qualora risulti che il possesso sia avvenuto con animo del proprietario – circostanza provata anche dall’avere il ricorrente eseguito in economia ed a sue spese lavori di rifacimento dell’impianto elettrico, di sostituzione dell’impianto di riscaldamento e rifacimento dei serramenti ed intestandosi le utenze domestiche – e sia stato un possesso pacifico e ininterrotto, sussistono i requisiti di cui all’Art. 1158 c.c. e la domanda attrice dovrà essere accolta.

Tribunale Massa, 05/07/2018, n.484

Istituzione di un fondo cassa per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria
È legittima l’istituzione – con deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti gli intervenuti in assemblea, rappresentanti oltre la metà del valore dell’edificio – di un fondo cassa rivolto, in una situazione di grave degrado dell’immobile, ad assicurare la provvista per procedere ad opere necessarie di manutenzione ordinaria e straordinaria, laddove gli interventi da eseguire siano individuati e/o individuabili, anche se non ancora deliberati.

(Fattispecie in materia di spese relative all’impianto fognario, alla copertura dell’edificio, al lucernaio della scala ed all’adeguamento dell’impianto elettrico descritte nell’ordine del giorno di precedente riunione e richiamate nel verbale dell’assemblea che aveva poi deliberato l’istituzione del fondo cassa contestato, rinviando però l’approvazione dei lavori ad un momento successivo.

Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, n.17035

I lavori di manutenzione ordinaria
I lavori di manutenzione ordinaria (nella specie rifacimento di pavimenti, bagni, intonaco ed impianto elettrico) eseguiti in un’immobile sottoposto a vincolo della soprintendenza sono soggetti ad autorizzazione producendosi, in difetto, un’offesa al bene tutelato da individuarsi nell’interesse strumentale al preventivo controllo da parte della soprintendenza.

Tribunale Roma sez. X, 03/12/2014, n.18754

Impianto elettrico condominiale
In tema di condominio negli edifici, l’art. 1123, comma 2, c.c. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell’impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell’art. 1117 n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini.

Cassazione civile sez. II, 12/08/2014, n.17880

Impianto elettrico: ripartizione spese
Le spese relative all’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa prevista dalla l. 46/90 vanno ripartite a norma del comma 1 dell’art. 1123 c.c. trattandosi di spese relative alla conservazione e godimento delle parti comuni, con la conseguenza che le stesse devono essere sostenute dai singoli condomini in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno. Tale criterio di ripartizione è certamente derogabile dalla volontà unanime dei condomini, ma nel caso di specie, la delibera con la quale la suddetta spesa veniva ripartita in misura uguale tra tutti i condomini non è stata approvata all’unanimità.

Tribunale Bari sez. III, 20/09/2010, n.2837

Impianto elettrico in fase di adeguamento
La costruzione di un cavedio in muratura che attraversi tutti i pianerottoli dello stabile condominiale per essere destinato ad alloggiare i cavi elettrici dell’impianto elettrico in fase di adeguamento, integra innovazione ex art. 1120 c.c. (e non opera di straordinaria manutenzione), come tale da approvarsi con le maggioranze qualificate di cui all’art. 1136, comma 5, c.c. (e non con quelle di cui al precedente comma secondo).

Corte appello Bologna sez. I, 30/09/2008, n.1541

Sostituzione di un impianto elettrico
Ai sensi dell’art. 77 bis comma 1 lett. e), l.prov. Trentino-Alto Adige n. 22 del 1991, si può parlare di ristrutturazione edilizia quando ci si trovi in presenza di interventi radicali, tali da modificare l’assetto strutturale interno e distributivo dell’edificio (con esclusione soltanto delle murature perimetrali) anche in termini architettonici e in vista di una possibile diversa destinazione d’uso. Da quanto detto consegue che le opere di risanamento e rifacimento di murature e copertura, nonché di sostituzione di impianto elettrico e costruzione di quello termico, fermi restando volumi e superfici, rientrano tra la manutenzione straordinaria degli edifici, previste dalla lett. e) comma 1 art. 77 bis, l. sopra citata.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), 13/02/2006, n.38

Reato di interruzione di pubblico servizio
E’ reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 c.p. è un reato di evento punito a titolo di dolo, pertanto, deve essere esclusa la configurabilità del reato in esame nell’ipotesi di causazione colposa di “black out” energetico in aeroporto dovuta a difetti di installazione, posa e manutenzione dell’impianto elettrico qualora vengano escluse conseguenze di danno o di concreto pericolo per la sicurezza dei voli al momento del “black out”.

Tribunale Milano, 30/06/2005

Spesa per la messa a terra dell’impianto elettrico condominiale
L’art. 1123 c.c. trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell’edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini; la norma non trova pertanto applicazione con riguardo alla spesa per la messa a terra dell’impianto elettrico condominiale.

Cassazione civile sez. II, 18/10/2001, n.12737

Evento dannoso provocato da un cavo difettoso
Con riguardo a contratto di fornitura di energia elettrica contenente apposizione di clausola generale, specificamente sottoscritta dall’utente che ha richiesto la detta fornitura, clausola escludente ogni responsabilità dell’Enel in ordine “ai danni causati dall’energia a valle del punto di consegna”, salvo “il diritto dell’Ente di verificare la rispondenza degli impianti o degli apparecchi, istallati dall’utente, alle norme CEI alle quali questi si sia, peraltro, impegnato ad attenersi”, deve ritenersi che dell’evento dannoso provocato da un cavo difettoso dell’impianto elettrico di pertinenza dell’utente dell’energia è esclusivamente responsabile l’utente medesimo qualora risulti che tale evento si è verificato unicamente e necessariamente per colpa di esso utente il quale, oltre a realizzare in modo irregolare e comunque imperito il proprio impianto elettrico aveva, comunque, negligentemente omesso di effettuare sul detto cavo una accurata e periodica manutenzione, che doveva considerarsi necessaria in ragione dell’effettivo stato d’uso del cavo medesimo e, in ragione, altresì della natura dell’utenza oggetto del contratto di fornitura.

Tribunale Lecco, 25/02/1986

fonte laleggepertutti