Non compete la detrazione del 50% per il recupero edilizio se cambia la destinazione abitativa
Quotidiano Del Condominio
A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista
Secondo quanto chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 611, la detrazione IRPEF del 50% prevista per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete se al termine dei lavori l’unità immobiliare cambia la destinazione d’uso abitativa.
Tale disciplina prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali”. Pertanto, l’ambito applicativo della disposizione risulta circoscritto agli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale.
Sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
In questo senso, si è espressa anche la C.M. 24 febbraio 1998 n. 57 che ha precisato come ai fini della determinazione del carattere residenziale delle unità immobiliari assuma effettiva rilevanza l’uso “di fatto” dell’immobile, a prescindere dalla categoria catastale in cui lo stesso risulta classificato.
Muovendo da tale principio, un’unità immobiliare accatasta in A/10, ma utilizzata come abitazione, andrebbe, pertanto, considerata alla stregua di unità residenziale; di contro un’unità immobiliare accatastata A/2, ma utilizzata come ufficio, andrebbe, invece, considerata alla stregua di unità non residenziale.
Come confermato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 25 giugno 2021, risulta possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta anche in caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
In riferimento agli interventi di riqualificazione energetica l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione, su edifici esistenti, di determinati interventi volti al contenimento dei “consumi energetici” (c.d. ecobonus).
Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute – ed effettivamente rimaste a carico del contribuente – fruibile entro un certo limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
A differenza della detrazione spettante ai sensi del menzionato art. 16-bis del TUIR, l’ecobonus si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.
Nel caso di specie vengono eseguiti interventi “edilizi” su un’unità immobiliare A/3 che al termine dei lavori viene concessa in comodato ad un soggetto che la utilizza come studio professionale. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che:
– non spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR, in quanto prevista per le sole unità immobiliari residenziali;
– è possibile fruire della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del DL 63/2013 in quanto si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.
Risulta, invece, possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 atteso che tale detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento.

