Bonus facciate: i lavori potranno essere ultimati nel 2022 con saldo entro il 31 dicembre 2021
Quotidiano Del Condominio22 ottobre 2021Edit this post

Bonus facciate: i lavori potranno essere ultimati nel 2022 con saldo entro il 31 dicembre 2021

Il bonus facciate, l’agevolazione fiscale concessa ai titolari di un diritto reale su un immobile, sul quale vengono svolti interventi di conservazione della facciata esterna visibile dalla strada, non verrà prorogato. Tuttavia, sarà possibile concludere i lavori già in corso, almeno nel caso dello sconto in fattura, oltre il 2021, purché il saldo della fattura residuo da dare all’impresa venga pagato entro il 31 dicembre.

A chiarire ciò è stato il sottosegretario al Mef nel corso del question time in Commissione Finanza della Camera.

Così si è espresso il Mef in merito: “È possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”.

Si ricorda che al fine di beneficiare del bonus facciate è necessario essere:

proprietari dell’immobile;
conduttore;
nudo proprietario;
usufruttuario;
avere l’immobile in godimento attraverso il comodato d’uso, gratuito od oneroso.
Inoltre, l’immobile, oltre ad essere presente sul territorio nazionale, deve essere situato nelle zone A e B, individuate dal DM 1444/68 o in aree a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo il documento programmatico e le varie indiscrezioni sulla legge di bilancio, il superbonus 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023, sebbene limitatamente a determinate categorie come, si ipotizza, i condomini e gli Istituti autonomi case popolari.

Rimarranno esclusi dalla proroga in questione:

le villette;
gli edifici unifamiliari;
gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.
Tali categorie di immobili potranno usufruire dell’agevolazione solo fino al 2022.