Coibentazione del tetto al test della superficie disperdente lorda
Quotidiano Del Condominio2 novembre 2021Edit this post
A fini dell’applicazione del superbonus del 110%, è necessario porre in essere un intervento c.d. “trainante” che può essere costitituito dall’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
In merito a questa casistica, si segnala la risposta interpello dell’Agenzia dele Entrate 6 ottobre 2021 n. 665, secondo la quale per stabilire dove effettivamente si deve intervenire per ottenere l’isolamento termico:
occorre distinguere tra i lavori che vengono eseguiti sulle facciate esterne degli ambienti riscaldati;
da quelli effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati.
In altri termini, mentre le spese sostenute per la coibentazione del tetto possono beneficiare del superbonus anche se il tetto non delimita gli ambienti riscaldati, sebbene non concorra al calcolo della percentuale di superficie disperdente isolata insistendo su un locale non riscaldato.
In sostanza, per gli interventi sulle pareti verticali dell’involucro dell’edificio (nel caso di specie un “condominio minimo”), l’Agenzia delle Entrate ritiene che sarebbe possibile avvalersi del superbonus solo sulle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle porzioni di pareti verticali che perimetrano le parti riscaldate dell’edificio, mentre ci si potrebbe avvalere solo della detrazione IRPEF 50% per gli interventi effettuati sulle altri pareti “a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
Tale impostazione si mostra coerente con quanto chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2021 n. 680 che ha commentato un intervento di isolamento termico (c.d. “cappotto termico”) di un tetto in una villetta a schiera a cui si aggiunge l’isolamento di un tetto con un sottotetto non riscaldato.
In tale risposta interpello, è stato precisato che:
– le spese sono agevolate con superbonus del 110% di cui all’art. 119 co. 1 del DL 34/2020;
– il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda per beneficiare del superbonus 110% deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
In sostanza, gli interventi di prassi in commento devono essere letti nel senso che ai fini del computo della superficie disperdente lorda non può rientrare la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Nonostante tale circostanza, le spese sostenute per l’isolamento del tetto restano detraibili per il 110%.
Resta fermo, infine, che gli interventi “trainati” si considerano effettuati congiuntamente con quello “trainante” quando “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del superbonus del 110%, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24).

