Il condomino non può modificare le cose comuni senza il previo assenso dell’assemblea contenuto nel regolamento
Quotidiano Del Condominio9 novembre 2021Edit this post
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Il condomino non può modificare le cose comuni senza il previo assenso dell’assemblea contenuto nel regolamento

a cura avv. Giuseppina Sgrò

Non è lecito il comportamento del condomino che taglia alcuni ferri dell’armatura della parete portante del vano ascensore per inserirvi impianti ad uso personale senza la preventiva autorizzazione prevista dal regolamento di condominio.

Ciò è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 4024 del 16 febbraio 2021.

La questione traeva origine dal fatto che un condomino realizzava una sopraelevazione mediante taglio dei ferri dell’armatura dell’ascensore, senza darne comunicazione all’amministratore, nonostante una clausola del regolamento imponesse al singolo partecipante al condominio di richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea per le innovazioni e le modificazioni delle cose comuni.

Il resto dei condòmini si rivolgeva al Tribunale, asserendo che le opere realizzate fossero abusive, poiché realizzate in evidente contrasto con il regolamento.

Sia il Tribunale che la Corte territoriale davano ragione al condominio, pertanto il condomino si rivolgeva alla Cassazione, evidenziando che il giudice di merito aveva erroneamente interpretato la suddetta clausola del regolamento condominiale.

Il ricorrente asseriva soprattutto che le modificazioni vietate delle cose comuni concernessero esclusivamente le ipotesi di utilizzo maggiore del bene comune senza prendere in considerazione la realizzazione delle opere indispensabili per l’utilizzo delle porzioni di proprietà esclusiva.

La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, stabiliva che “i singoli condomini non possono sottrarsi all’obbligo, di carattere negoziale, derivante dalle disposizioni del regolamento che impongono di richiedere la preventiva autorizzazione degli organi del condominio per eseguire qualsiasi lavoro sulle cose comuni o sulle parti esclusive (cfr. indicativamente Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509; Cass. Sez. 2, 02/05/1975, n. 1680; Cass. Sez. 2, 29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 24/01/2013, n. 1748; Cass. Sez. 2, 19/12/2017, n. 30528; Cass. Sez. 6 – 2, 18/11/2019, n. 29924). In tali evenienze, le modificazioni apportate da uno dei condomini alle parti comuni, nella specie mediante taglio di alcuni ferri dell’armatura della parete portante del vano ascensore per inserirvi impianti ad uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dal regolamento di condominio, connotano potenzialmente tali opere come abusive e configurano l’interesse processuale del condominio che agisce in giudizio a tutela della cosa comune”.

Inoltre, i giudici di legittimità sottolineavano che “la domanda azionata da un condominio in base al disposto dell’art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello “status quo ante” di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Tale natura reale della pretesa esclude in radice la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell’assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario (Cass. Sez. 2, 31/10/2018, n. 27916; Cass. Sez. 2, 11/09/1998, n. 9001; Cass. Sez. U, 16/05/1983, n. 3359). Parimenti sussiste evidentemente l’interesse ad agire del Condominio attore per denunciare l’avvenuto superamento dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. e curare l’osservanza del regolamento di condominio”.