Condominio e occupazione delle parti comuni con cartelloni pubblicitari: un’importante sentenza
Quotidiano Del Condominio11 novembre 2021Edit this post
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Condominio e occupazione delle parti comuni con cartelloni pubblicitari: un’importante sentenza
a cura avv. Giuseppina Sgrò
Una società condomina non può occupare alcune facciate dell’edificio condominiale con cartelloni pubblicitari non potendosi ammettere un diritto d’uso esclusivo di dette parti comuni.
Ciò è quanto affermato dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2190 del 9 luglio 2021.
La vicenda traeva origine dall’occupazione, da parte di una società condomina, dei frontespizi est ed ovest del caseggiato condominiale con pannelli pubblicitari; per tale ragione, i condòmini si rivolgevano al Tribunale per domandare l’accertamento dell’insussistenza, in capo alla società, della titolarità del diritto d’uso sulle parti comuni occupate e, di conseguenza, la condanna della stessa società alla rimozione dei cartelloni pubblicitari ed alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi per il protratto uso.
Il giudice di prime cure, nel respingere la domanda, poneva le spese di lite a carico del condominio, oltre a ribadire che in sede costitutiva del condominio le parti possono pattuire l’uso esclusivo di una parte comune in favore di un condomino; inoltre, sottolineava che, in forza di un precedente atto di compravendita e del regolamento contrattuale, il diritto di uso esclusivo delle citate pareti in facciate (limitatamente all’istallazione di pannelli pubblicitari) spettasse contrattualmente alla società.
Dunque, il suddetto diritto rappresentava una facoltà connessa all’unità immobiliare della società; difatti, il primo atto di compravendita (di frazionamento dell’unitario plesso) non conteneva la costituzione di un diritto reale collegato alla persona del proprietario, bensì ad una determinata proprietà, vale a dire l’unità immobiliare della convenuta.
A questo punto, i condòmini proponevano appello, evidenziando che dalla documentazione in atti risultasse che il diritto d’uso esclusivo dei frontespizi, in favore dell’unità immobiliare della società, era stato illecitamente trasferito quando il condominio era già sorto. Inoltre, specificavano che lo stesso diritto non fosse agganciato ad alcuna proprietà immobiliare: difatti, al momento della costituzione del condominio, gli originari unici proprietari dello stabile si erano riservati a sé esclusivamente il diritto di uso esclusivo delle facciate est ed ovest della struttura, piuttosto che la proprietà.
Il giudice di merito stabiliva che il diritto d’uso esclusivo delle facciate, attribuito a sé dagli originari comproprietari dell’intero stabile al momento della costituzione del condominio (coincidente con il primo atto di vendita), dovrebbe comunque non essere cedibile a terzi, visto il divieto sancito in proposito dall’art. 1024 c.c.
Inoltre, la Corte territoriale sottolineava come “riservare l’uso esclusivo di tali parti comuni dell’edificio ad uno soltanto dei condomini, sia pure al fine specifico di installarvi pannelli pubblicitari, comporti di per sé la sottrazione agli altri partecipanti al condominio del diritto di godimento della cosa comune loro spettante ed il correlativo svuotamento della relativa proprietà nel suo nucleo essenziale”.
Pertanto, il giudice di secondo grado, dichiarava l’insussistenza, in capo alla società, del diritto all’uso esclusivo dei frontespizi est ed ovest, di proprietà comune ex art. 1117 c.c., e condannava la società alla rimozione dai predetti frontespizi delle strutture appostevi per il loro sfruttamento a scopi pubblicitari.

