Il condomino che agisce ai fini dell’annullamento di una delibera è tenuto a provare il danno economico
Quotidiano Del Condominio16 novembre 2021Edit this post
Il condomino che agisce ai fini dell’annullamento di una delibera è tenuto a provare il danno economico
a cura avv. Giuseppina Sgrò
Un condomino citava in giudizio il Condominio per ottenere l’annullamento della delibera assembleare del 27 giugno 2019, previa sospensione da pronunciarsi in corso di causa, per la parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2018, oltre il favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7587 del 3 maggio 2021, respingeva la domanda dell’attore, specificando in quali casi può essere considerata fondata la domanda di annullamento di una delibera assembleare da parte di un condomino.
In particolare, il giudice capitolino stabiliva che il condomino che impugna la delibera assembleare in quanto ritenuta illegittima, deve assolvere all’onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell’ordinamento giuridico ex art. 2967 c.c.:
della circostanza lamentata, ovvero sia che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo, che l’assemblea abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione, o che provveda a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.);
dell’ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest’ultimo.
Secondo il Tribunale di Roma, detta valutazione “si rende necessaria al fine di porre in luce quell’orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari, impugnative che si ripercuotono negativamente sull’andamento dell’intera vita dei condomini impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l’utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all’intera collettività; tale interesse deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio”.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, oltre all’assolvimento dell’onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico, andava valutata anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo all’attore.
Nel caso in esame, le condizioni appena esposte non erano state assolte, soprattutto con riferimento al danno economico conseguente all’approvazione di bilancio ordinario consuntivo 2018 e riparto.

