Visto di conformità per tutte le cessioni del credito e per tutti gli sconti in fattura
Quotidiano Del Condominio18 novembre 2021Edit this post
Visto di conformità per tutte le cessioni del credito e per tutti gli sconti in fattura
a cura dr. Antonio De Luca commercialista
A partire dal 12 novembre 2021, il DL 157/2021 (decreto antifrodi) ha reso operativa l’applicazione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie (sconto in fattura o cessione del credito).
In merito, il provv. Agenzia delle Entrate n. 312528 ha introdotto il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
In sintesi, a seguito delle novità normative in argomento, in caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
– il contribuente richieda il visto di conformità da parte di un commercialista o di un revisore legale;
– i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute.
Il visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) risulta ora obbligatorio per tutte le detrazioni edilizie per le quali si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) si applica ora a tutte le spese agevolate che beneficiano dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Riassumendo, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene indispensabile se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Un tema molto delicato è rappresentato dal fatto che le nuove norme del DL 157/2021 sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta del decreto.
Ne consegue che tutte le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito che verranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese già sostenute sostenute ma ancora da “cedere”, saranno oggetto dei nuovi adempimenti.
E tale previsione vale sia per gli interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%. Adesso, per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, queste agevolazioni fiscali dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Con la nuova disciplina, poi, l’attestazione di congruità delle spese deve fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, in merito ad alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

