L’assicurazione deve pagare anche le spese supportate dall’assicurato
Paola Zanolli15 dicembre 2021Edit this post

martello sentenza
Con l’ordinanza n. 18076, emessa in data 31/8/2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che la compagnia assicuratrice deve rifondere al suo assicurato anche le spese da questi sostenute per resistere in giudizio, e ha precisato che tali costi devono essere rimborsati anche se superano il limite del massimale. Ma che, in ogni caso, deve essere rispettato il limite stabilito dall’art. 1917 del Codice Civile, e cioè il quarto della somma assicurata.
La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione concerneva la domanda giudiziale di risarcimento danni connessa ad infiltrazioni di acqua.
Il danneggiante, che aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, chiamava in causa le compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata in relazione all’eventuale condanna al risarcimento dei danni ed alle conseguenti spese legali di soccombenza, e chiedeva la refusione delle spese di resistenza.
I Giudici di merito avevano limitato la manleva della compagnia assicuratrice al danno ed alle spese di soccombenza ma avevano respinto la domanda di rimborso delle spese di resistenza.
L’ordinanza indicata ha ritenuto tale interpretazione contraria al diritto, poiché le spese di resistenza appartengono alla categoria delle “spese di salvataggio”, in quanto “sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore”, ed il relativo rimborso è previsto dal Codice Civile.