Da ecobonus ai mobili, calendario fino al 2024
Le proroghe. Confermate le agevolazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico, opere antisismiche, contributo giardini ed elettrodomestici
La stretta. L’incentivo per recuperare le facciate degli immobili che si trovano nelle zone urbanistiche A e B resta solo per quest’anno ma limitato al 60%
Oltre al superbonus del 110%, prorogato in generale fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino alla fine del 2024 il bonus casa del 50%, il sismabonus del 50-70-75-80-85%, il bonus mobili del 50%, il bonus giardini del 36% e l’ecobonus del 50-65-70-75-80-85%, oltre che per il 2022 il bonus facciate al 60% (non al 90%).
In particolare, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora applicabili le detrazioni Irpef e/o Ires su:
interventi di recupero del patrimonio edilizio, che prevede la detrazione Irpef del 50% (cosiddetto bonus casa, che dal 2025 poi, potrebbe tornare al 36% a regime), da ripartire in dieci anni, con un limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;
interventi antisismici, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con una detrazione Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, da ripartire in cinque anni, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;
acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici), per il quale spetta la detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa che è diminuito rispetto al 2021 da 16mila a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per il 2023 e 2024;
«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e sulla realizzazione di pozzi, oltre che di «coperture a verde e di giardini pensili», relativamente ad «unità immobiliari ad uso abitativo», per le quali spetta la detrazione Irpef del 36%, fino a un limite di spesa di 5mila euro;
interventi di risparmio energetico «qualificato», per i quali spetta una detrazione Irpef o Ires del 50-65-70-75-80-85%, da ripartire in dieci anni.
È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus facciate («recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati» in zona A o in zona B, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna»), per il quali spettava la detrazione dall’Irpef e dall’Ires lorda del 90% nel 2020 e nel 2021 e spetterà del 60% nel 2022, da ripartire in dieci quote annuali.
Il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, è rimasto oggi in vigore solo se trainato al 110% dal superecobonus.
La legge di Bilancio 2022, poi, ha introdotto, solo per il 2022, una nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 dicembre 2021).
Sono state prorogate fino al 2024, poi, anche le opzioni di cessione e di sconto in fattura già previste lo scorso anno per i bonus non del 110%, ai quali si sono aggiunte le opzioni per trasferire i crediti generati della nuova detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e il bonus box acquisti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre 2021).
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