Contributo ai locatori pure con più accordi
Il contributo a fondo perduto per i locatori è concesso anche in caso di più accordi di riduzione dei canoni sottoscritti a cavallo del 25 dicembre 2020, data dell’entrata in vigore della norma, a patto però che ve ne sia almeno uno dopo tale data e con impatto sul 2021. In questo caso però, non essendo stato possibile inviare l’istanza per l’ottenimento dell’agevolazione attraverso il portale dedicato dell’agenzia delle entrate poiché ipotesi non prevista, la richiesta può essere fatta anche ora, alla stessa agenzia, ma per pec. Questo è quanto indicato la risposta all’interpello n.13 del 11 gennaio 2022 dell’agenzia delle entrate, in cui un contribuente chiedeva l’ammissione al beneficio poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla norma ma appunto impossibilitato nell’inoltro della domanda per problematiche legate al correlato software di invio della stessa. Nella risposta l’agenzia segnala che in questo caso la richiesta va presentata all’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Inoltre nell’interpello l’agenzia specifica che in ipotesi di diniego, al locatore che ritiene di avere comunque diritto al contributo, è concessa la possibilità di presentare istanza in autotutela volta alla revisione dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini e sulla scorta di quanto chiarito con risoluzione n. 65 del 2020. La problematica in oggetto ha però radici più profonde e non legate unicamente al software di compilazione delle istanze. Come già rilevato nell’edizione di ItaliaOggi del16 luglio 2021 infatti l’agenzia delle entrate è andata oltre quanto disposto dalla norma che ha disciplina il bonus, l’articolo 9-quater del dl 137/2020, decreto convertito dalla legge 176/2020, il cosiddetto decreto ristori, prevedendo un altro paletto per l’accesso all’agevolazione. Nel provvedimento n. 180139/2021 pubblicato dall’agenzia il 6 luglio 2021 sulle delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo in commento, veniva infatti indicato che, nel rispetto degli altri requisiti dettati dalla normativa, l’agevolazione spettava unicamente se le rinegoziazioni avevano decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo). In realtà però, come anticipato, l’articolo 9-quater del dl 137/2020 non prevede tale vincolo ma fissa in maniera chiara unicamente tre requisiti per poter beneficiare del contributo. Il primo che l’immobile il cui canone d’affitto è oggetto delle riduzioni sia ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisca l’abitazione principale del locatario. Il secondo che la locazione interessata abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti dunque in essere alla predetta data. Da ultimo che l’accordo di riduzione, come chiaramente indicato al comma 2 dell’articolo in commento, sia comunicato dal locatore all’agenzia delle entrate insieme ad ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo stesso. E’ chiaro che in assenza di questo ulteriore vincolo la problematica riscontrata dal contribuente e presente nella risposta 13/2021, non sarebbe sorta e vi sarebbe stato l’accesso diretto al beneficio senza ricorrere al canale PEC.

fonte italiaoggi