Agevolazioni prima casa su tutto il 2022
La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) proroga di ulteriori sei mesi l’agevolazione sugli atti di acquisto immobiliare «prima casa» effettuati dai giovani che non abbiano compiuto 36 anni nell’anno del rogito e con un Isee inferiore a 40.000,00 euro prolungandola sino al 31 dicembre 2022.
Ripercorriamo per step tale agevolazione: nel caso in cui il rogito preveda imposta di registro, ipotecaria e catastale, viene prevista la loro totale esenzione; nel caso invece sia prevista l’applicazione di iva, verrà generato un credito d’imposta pari alla stessa imposta corrisposta. Ancora, qualora venga stipulato un mutuo, l’agevolazione prevede anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili in oggetto. Il beneficio, previsto originariamente dall’art. 64 del dl 73/2021 sino alla data del 30 giugno 2022 poi, come sopra affermato, prorogato sino al 31 dicembre 2022 dalla legge di bilancio di fine anno, oltre a prevedere il requisito dell’età oltreché quello dell’Isee inferiore ai 40.000,00 euro, necessita anche che l’acquisto sia riconducibile tra quelli rientranti come «prima casa» nel rispetto della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/86.
Sul tema inoltre, era già intervenuta l’Agenzia delle entrate, di recente, tramite la circolare 12/E/2021 puntualizzando alcuni interessanti aspetti: le agevolazioni non sono ugualmente applicabili ai contratti preliminari di vendita facendo riferimento la norma esplicitamente agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. La tassazione dunque resterà invariata in capo ad un eventuale contratto preliminare di vendita rimanendo dovuta l’imposta di registro sulla base della caparra e/o degli acconti previsti sullo stesso. Solo in seguito a stipula di rogito, il contribuente potrà richiedere, mediante istanza di rimborso, quanto versato nel preliminare. Altro interessante aspetto affrontato nella circolare 12/E dello scorso anno riguarda il co-acquisto del bene con le agevolazione di cui sopra e l’acquisto, insieme al bene, di una pertinenza. Nel caso di co-acquisto, il vantaggio fiscale andrà calcolato pro-quota unicamente in favore dei soggetti aventi i requisiti richiesti.
In altre parole, nell’ipotesi in cui uno solo dei proprietari possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata. Nel caso invece di acquisto di pertinenza, che potrà avvenire contestualmente o con atto separato rispetto all’acquisto dell’abitazione principale, l’agevolazione sarà in ogni modo applicabile pur nel rispetto dei termini di validità temporale e dei requisiti previsti.

